Page 24 - Codice della navigazione da diporto
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zioni Ispettorato generale delle telecomunicazioni Servizio 11° Radio, Uffi  cio 1°,
            corredandola, dei seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:
            a) licenza elementare superiore o uno dei titoli professionali marittimi per il con-
              seguimento dei quali, a norma del regolamento per l’esecuzione del Codice
              della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
              febbraio 1952, n. 328, è richiesto almeno il compimento degli studi del corso
              elementare superiore anche se il titolo stesso è stato conseguito anteriormente
              alla data di entrata in vigore del regolamento predetto;
            b) estratto dell’atto di nascita, dal quale risulti che l’aspirante alla data della pre-
              sentazione della domanda, ha compiuto il 17° anno di età;
            c) certifi cato penale;
            d) certifi cato di cittadinanza italiana;
            e) attestazione di versamento di L. 400, quale rimborso spese di esame su c/c po-
              stale n. 1/206 a favore del Ministero della poste e telecomunicazioni Ispettorato

              generale delle telecomunicazioni Servizio 11° Radio - Uffi cio 1°, nonché L. 200

              su c/c postale n. 1/26966 a favore dell’Uffi cio del registro di Roma per tassa di
              esame.
               I dipendenti della pubblica Amministrazione sono esonerati dall’obbligo della
            presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c) e d) purché corredino la do-
            manda di dichiarazione dell’Amministrazione da cui dipendono.
               I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere in data non anteriore a
            tre mesi da quella della domanda.
               I requisiti previsti dalla lettera a) per i soli marittimi in possesso dei titoli pro-
            fessionali indicati nella lettera a) stessa, potranno essere comprovati con la produ-
            zione dell’estratto matricolare mercantile.
               Gli iscritti tra le gente di mare di prima e seconda categoria potranno compro-
            vare i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) sempre con la produzione dell’estratto
            matricolare mercantile.
               Gli iscritti fra la gente di mare di terza, categoria potranno comprovare i re-
            quisiti previsti dalle lettere b) e d) con la produzione dell’estratto matricolare mer-
            cantile, mentre per il requisito di cui alla lettera c) dovranno presentare il certifi cato
            penale, da cui deve risultare di non aver riportato condanna che, a norma delle
            vigenti disposizioni di legge, impediscono l’iscrizione nella matricola di 1  e 2  ca-
                                                                      a
                                                                  a
            tegoria della gente di mare.
                                      Art. 2-bis (1)
               Per l’uso degli apparati radiotelefonici installati a bordo delle navi di stazza lorda
            inf. alle 150 t., purché la potenza dell’apparato non superi i 50 Watts o non si tratti di
            impianto radiotelefonico rispondente ai requisiti prescritti dalla Sez. XII del decreto
            ministeriale 22 novembre 1954, il certifi cato limitato di radiotelefonista di cui all’art. 1
            del presente decreto può essere conseguito anche senza il sostenimento dell’esa-
            me di cui all’art. 2, purché l’aspirante dichiari di possedere le conoscenze, pratiche e
            generali, o le attitudini richieste dal Regolamento internazionale delle radiocomuni-
            cazioni il cui contenuto è riprodotto per estratto nell’allegato 1 del presente decreto.
               Nella domanda l’interessato dovrà, inoltre, dichiarare:
            1) i propri dati anagrafi ci, di sapere leggere e scrivere, di avere buona condotta e
              di essere cittadino italiano;
            2) di essere, a conoscenza del fatto che nel caso di dichiarazioni non conformi al
              vero il certifi cato di radiotelefonista gli verrà ritirato.
               La domanda dell’interessato dovrà essere vistata dal concessionario del ser-
            vizio rtf di bordo.


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