Page 24 - Codice della navigazione da diporto
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zioni Ispettorato generale delle telecomunicazioni Servizio 11° Radio, Uffi cio 1°,
corredandola, dei seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:
a) licenza elementare superiore o uno dei titoli professionali marittimi per il con-
seguimento dei quali, a norma del regolamento per l’esecuzione del Codice
della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, è richiesto almeno il compimento degli studi del corso
elementare superiore anche se il titolo stesso è stato conseguito anteriormente
alla data di entrata in vigore del regolamento predetto;
b) estratto dell’atto di nascita, dal quale risulti che l’aspirante alla data della pre-
sentazione della domanda, ha compiuto il 17° anno di età;
c) certifi cato penale;
d) certifi cato di cittadinanza italiana;
e) attestazione di versamento di L. 400, quale rimborso spese di esame su c/c po-
stale n. 1/206 a favore del Ministero della poste e telecomunicazioni Ispettorato
generale delle telecomunicazioni Servizio 11° Radio - Uffi cio 1°, nonché L. 200
su c/c postale n. 1/26966 a favore dell’Uffi cio del registro di Roma per tassa di
esame.
I dipendenti della pubblica Amministrazione sono esonerati dall’obbligo della
presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c) e d) purché corredino la do-
manda di dichiarazione dell’Amministrazione da cui dipendono.
I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere in data non anteriore a
tre mesi da quella della domanda.
I requisiti previsti dalla lettera a) per i soli marittimi in possesso dei titoli pro-
fessionali indicati nella lettera a) stessa, potranno essere comprovati con la produ-
zione dell’estratto matricolare mercantile.
Gli iscritti tra le gente di mare di prima e seconda categoria potranno compro-
vare i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) sempre con la produzione dell’estratto
matricolare mercantile.
Gli iscritti fra la gente di mare di terza, categoria potranno comprovare i re-
quisiti previsti dalle lettere b) e d) con la produzione dell’estratto matricolare mer-
cantile, mentre per il requisito di cui alla lettera c) dovranno presentare il certifi cato
penale, da cui deve risultare di non aver riportato condanna che, a norma delle
vigenti disposizioni di legge, impediscono l’iscrizione nella matricola di 1 e 2 ca-
a
a
tegoria della gente di mare.
Art. 2-bis (1)
Per l’uso degli apparati radiotelefonici installati a bordo delle navi di stazza lorda
inf. alle 150 t., purché la potenza dell’apparato non superi i 50 Watts o non si tratti di
impianto radiotelefonico rispondente ai requisiti prescritti dalla Sez. XII del decreto
ministeriale 22 novembre 1954, il certifi cato limitato di radiotelefonista di cui all’art. 1
del presente decreto può essere conseguito anche senza il sostenimento dell’esa-
me di cui all’art. 2, purché l’aspirante dichiari di possedere le conoscenze, pratiche e
generali, o le attitudini richieste dal Regolamento internazionale delle radiocomuni-
cazioni il cui contenuto è riprodotto per estratto nell’allegato 1 del presente decreto.
Nella domanda l’interessato dovrà, inoltre, dichiarare:
1) i propri dati anagrafi ci, di sapere leggere e scrivere, di avere buona condotta e
di essere cittadino italiano;
2) di essere, a conoscenza del fatto che nel caso di dichiarazioni non conformi al
vero il certifi cato di radiotelefonista gli verrà ritirato.
La domanda dell’interessato dovrà essere vistata dal concessionario del ser-
vizio rtf di bordo.
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