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MINISTERO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
                                DECRETO INTERMINISTERIALE
                                     21 novembre 1956
                                     (G.U. n. 50 del 23.2.1957)

              Nuove norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista
              (3) per il naviglio minore.
                      IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
                                       di concerto con
                           IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
                                            e
                                 IL MINISTRO PER IL TESORO
                 Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti addì
              22 aprile 1953, registro n. 11 Uffi cio riscontro poste, foglio; n. 21, riguardante le

              norme per il conseguimento del certifi cato limitato di radiotelefonista per il naviglio
              minore;
                 Visto il decreto Ministeriale integrativo 13 maggio 1955, registrato alla Corte

              dei conti addì 14 giugno 1955, registro n. 21 Uffi cio riscontro, foglio n. 183;
                 Visti i paragrafi  544 a 548 dell’art. 24 del regolamento delle radiocomunica-
              zioni annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Atlantic
              City 1947;
                 Considerata l’opportunità di ridisciplinare il rilascio del certifi cato limitato di
              radiotelefonista, al fi ne di snellire la procedura del servizio stesso;
                 Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della marina mercantile
              Direzione generale lavoro marittimo e portuale e dei porti, con lettera n. 8326/G
              del 20 maggio 1956 e del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato,
              con dispaccio n. 117397 del 3 maggio 1956;
                 Sentito, il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

                                         Decreta:                                NORME COMPLEMENTARI
                                          Art. 1 (2)
                 Il servizio radiotelefonico, a bordo di navi di stazza lorda interiore alle 1.600 t,
              può essere espletato da un operatore, munito di un certifi cato limitato di radiote-
              lefonista, a condizione che la potenza nell’antenna dell’onda portante non modu-
              lata non superi i 50 Watts; ovvero che la potenza nell’antenna dell’onda portante
              modulata non superi i 250 Watts, nel caso in cui il comando del trasmettitore non
              richieda altra manovra che quella di organi di commutazione esterni e semplici, e
              non occorra alcun regolaggio manuale degli elementi che determinano la frequen-
              za; inoltre, la stabilità; di detta frequenza deve essere mantenuta dal trasmettitore
              stesso entro i limiti della tolleranza stabilita all’appendice 3 del Regolamento delle
              radiocomunicazioni di Atlantic City (1947).
                                           Art. 2
                 Gli aspiranti agli esami per il conseguimento del certifi cato limitato di radio-
              telefonista presenteranno direttamente alla Capitaneria di porto, sede di esame,
              almeno dieci giorni prima di quello fi ssato; per le prove, domanda di ammissione,
              redatta su carta da bollo intestata al Ministero delle poste e delle telecomunica-


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