Page 16 - Codice della navigazione da diporto
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Art. 44
Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un
anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma
2 dell’articolo 43, dalla riconsegna dell’unità.
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Art. 45
Obblighi del locatore (1)
1. Il locatore è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinen-
ze, in perfetta effi cienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei
documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifi cazioni (2).
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(1) V. anche artt. 50, 52, 54, 70, 72, 73 e 75 regolamento CND.
(2) La legge n. 990/1969 è stata abrogata e sostituita dal DLG 7.9.2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni
private).
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Art. 46
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche
tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle fi nalità di diporto.
Capo II
Noleggio
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Art. 47
Noleggio di unità da diporto (1) (2) (3)
1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispet-
tivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggia-
tore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di
essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine
o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite
dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui
dipendenze resta anche l’equipaggio (4).
2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di
linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefi nite (5).
3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da
diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in ori-
ginale o copia conforme (6).
4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipu-
lati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo
di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l’indica-
zione del numero delle persone da imbarcare.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del DLG 12.11.2020 n. 160. Le modifi che introdotte recepiscono il mutamen-
to delle modalità di erogazione sul mercato del noleggio delle unità da diporto, che, oltre al noleggio dell’in-
tera unità, vedono ora anche la possibilità di off rire imbarchi “a la cabina”, fermi restando i limiti dei dodici
passeggeri complessivamente trasportabili determinati dalla disciplina del noleggio da diporto.
(2) Con circolare 19.6.2017, prot. n. 17619/35.02.00, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ha specifi cato che l’attività di noleggio, come attività d’impresa, è diversa dall’utilizzo per uso
privato nel cui inquadramento l’unità non può eff ettuare attività commerciale di noleggio. Nell’uso privato,
infatti, il trasporto a bordo può avvenire esclusivamente a titolo amichevole. Medesime considerazioni pos-
sono farsi per le unità adibite ad uso speciale in conto proprio ai sensi dell’art. 25 della legge n. 472/1999
(peraltro soggette all’iscrizione nei Registri delle navi minori e dei galleggianti). La navigazione “in conto
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