Page 14 - Codice della navigazione da diporto
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Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Capo I
Disposizioni generali
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Art. 1
Finalità e ambito di applicazione (1)
1. (2) Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da di-
porto esercitata, per fi ni esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le
unità di cui all’articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172 (4).
1-bis. (5) Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all’ar-
ticolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (6).
2. Ai fi ni del presente codice si intende per navigazione da diporto quella eff et-
tuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fi ne di lucro,
nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’ar-
ticolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista (7).
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da
diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in man-
canza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative (8). Ai fi ni dell’applicazione del-
le norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate
alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a
propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se
l’imbarcazione supera detta stazza, fi no al limite di ventiquattro metri (3).
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(1) Il Codice della nautica da diporto, pur costituendo disciplina “speciale”, si pone comunque nell’alveo del
sistema normativo presupposto dal Codice della navigazione a cui peraltro fa espresso rinvio per quanto
non specifi catamente previsto. Si vedano, al riguardo, le ordinanze Corte costituzionale n. 297/1998 e n.
9/1999. Il vigente testo [innovato e integrato, da ultimo, dal DLG 12.11.2020, n. 160], frutto di un lavoro di
riforma iniziato con la legge delega 7.10.2015 n. 167, dà attuazione alla direttiva unionale 2003/44/CE sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per quan-
to attiene la materia del diporto nautico.
L’articolo è stato modifi cato da:
• DL 13.5.2011 n. 70 convertito, con modifi cazioni, nella legge 12.7.2011 n. 106,
• DLG 3.11.2017 n. 229. Si segnala che il DLG ha rinviato la determinazione di taluni contenuti applicati-
vi a decreti interministeriali che si sarebbero dovuti emanare entro agosto 2018, ma che all’attualità ri-
sultano solo in parte emanati.
(2) Comma così sostituito dal DLG 3.11.2017 n. 229.
(3) Si evidenzia che il rinvio alle norme del Codice della navigazione e, in particolare, l’equiparazione alle na-
vi e ai galleggianti viene riferita alle sole “imbarcazioni” e non alle “navi” da diporto.
(4) Per le navi di cui all’art. 3 legge n. 172/2003, si segnala quanto disciplinato dalla Direzione generale del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare 3.10.2012 n. 16025, in ordine alla gestione ammi-
nistrativa di tale specifi ca tipologia di naviglio che, risultando anche assoggettabile al regime fi scale delle
navi commerciali, può, in tal senso, godere di specifi che agevolazioni.
(5) Comma inserito dal DLG 3.11.2017 n. 229.
(6) Per navigazione interna si intende quel tipo di navigazione che si svolge su laghi, fi umi, canali ed altre ac-
que interne. In tali ambiti, a mente di quanto disposto dal DLG 31.3.1998 n. 112, allo Stato permangono
solo le funzioni di programmazione (d’intesa con le Regioni) e quelle ulteriori previste dall’art. 104 del pre-
detto DLG, mentre la gestione del sistema idroviario nazionale è, di fatto, conferita alle Regioni Emilia-Ro-
magna, Veneto, Lombardia e Piemonte (riunite nell’”Intesa Interregionale per la Navigazione Interna”). Nel
corso degli anni, le predette 4 Regioni hanno a loro volta delegato parte delle attività gestorie ad enti ope-
rativi. Ad esempio, per la Lombardia e l’Emilia Romagna, il ruolo è stato affi dato all’Agenzia Interregiona-
le per il Fiume Po (AIPo), già competente sul bacino del Po per la difesa del suolo. Il Veneto ha delegato
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