Page 15 - Codice della navigazione da diporto
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Titolo III
                            DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI
                         DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO (1)
                                          Capo I
                                 Locazione di unità da diporto
              42                                                                 CND - TITOLO III - Artt. 42 ÷ 51
                                          Art. 42
                                Locazione e forma del contratto (2)
                 1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si
              obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un perio-
              do di tempo determinato (3) (4) (5)
                 2. Con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne as-
              sume la responsabilità ed i rischi.
                 3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto
              per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme (6).
                 4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal
              comma 3.
              ________
              (1)  Con l’art. 80 ter DLG 26.3.2010 n. 59, introdotto dall’art. 18 DLG 6.8.2012 n. 147, sono state soppresse le
                seguenti parole: “e sulla mediazione”.
              (2)  Si segnala che, con circolare 10.9.2007, prot. n. 14476, la Direzione generale del Ministero delle infrastrut-
                ture e dei trasporti, nell’ammettere la possibilità che il conduttore (con il consenso espresso del locatore)
                possa sublocare l’unità, ha precisato che, in tal caso, la formalizzazione del contratto di sublocazione, ol-
                tre a soggiacere alle disposizioni contenute nel comma 3 del presente articolo, deve essere preceduta dal-
                la dichiarazione di armatore che il conduttore deve redigere a proprio favore prima di richiedere l’annota-
                zione dell’uso commerciale (ndr locazione) che intende eff ettuare con l’unità (che dovrà essere a sua volta
                per esclusiva fi nalità ricreativa e di diporto, escludendo, quindi, l’ulteriore possibilità di sublocare l’unità).
              (3)  Il TAR Lazio (Roma) 29.5.2009, n. 5334, ha ritenuto che nessun impedimento giuridico può farsi discende-
                re dallo status di conduttore alla stipulazione di contratti di arruolamento con personale da imbarcare sull’u-
                nità da diporto locata di cui ha la detenzione per il migliore esercizio dell’unità stessa.
              (4)  Con circolare 19.6.2017, prot. n. 17619/35.02.00, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e
                dei trasporti ha aff ermato, tra l’altro, l’inammissibilità nel nostro ordinamento giuridico dell’istituto della “lo-
                cazione con skipper” richiamando l’attenzione sulla nota del Comando generale del Corpo delle capita-
                nerie di porto 27.8.2008 n. 334/INT per il corretto inquadramento di tale fattispecie. Sull’utilizzo illegittimo
                del contratto di “locazione con skipper” si è peraltro pronunciata, con parere del 15.7.2008 (partecipato al-
                le autorità marittime dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare
                22.8.2008 n. 13685), anche l’avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno secondo la quale, al di là del no-
                men iuris del contratto, deve ritenersi che il contratto di locazione con skipper concretizzi la fi gura del con-
                tratto tipico di noleggio con la conseguente applicabilità della disciplina di quest’ultima tipologia di contratto
                e delle correlate disposizioni relative ai titoli professionali del diporto di cui al DM 10.5.2005 n. 121. v. Trib.
                Sassari, sez. dist. Alghero, 27.4.2010, n. 79. In tal senso, Trib. Genova 12.10.2009, ha ritenuto responsa-
                bile il noleggiante di una unità da diporto per l’infortunio subito da uno dei noleggiatori al quale lo skipper
                ha ordinato, durante la manovra di ormeggio con tempo avverso, di saltare sulla banchina.
              (5)  La formulazione usata nel comma 1 ricalca, di fatto, quella dell’art. 1571 CC.
              (6)  Diversamente, il contratto di locazione di navi commerciali richiede la forma scritta ad probationem (art.
                377 CN).
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                                          Art. 43
                                    Scadenza del contratto
                 1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s’intende rinnovato
              ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell’unità
              da diporto.
                 2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per
              fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del
              contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per
              il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in
              misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.


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