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              A     DOCUMENTO UNICO
                    DI CIRCOLAZIONE E
                    DI PROPRIETÀ (DU)


                 Dal 1° gennaio 2020 i dati relativi alla proprietà e alla situazione giu-
              ridica dei veicoli sono annotati nella carta di circolazione che costituisce
              il documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo (DU).

                 Dalla data di effettivo rilascio del DU, per tutti i veicoli iscritti o che
              devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), pertanto,
              non viene più rilasciato il certifi cato di proprietà (1).
                 La legge di bilancio 2020 (2) ha previsto che la riforma venisse at-
              tuata per gradi, entro il termine massimo del 31 ottobre 2020, deman-
              dando al MIT la defi nizione, con uno o più decreti, delle modalità e dei
              termini delle fasi progressive di applicazione delle nuove procedure.


                (1)  La riforma trae origine dal DLG 29.5.2017 n. 98, adottato in attuazione dell’art. 8, c.
                   1, lettera d), della legge 7.8.2015 n. 124, il quale ha delegato il Governo all’adozio-
                   ne di uno o più decreti legislativi fi nalizzati alla razionalizzazione della gestione dei
                   dati concernenti la proprietà e la circolazione dei veicoli attraverso l’introduzione di
                   un unico documento contenente sia i dati di proprietà e sia di circolazione dei veicoli
                   assoggettati al regime dei beni mobili registrati ai sensi delle vigenti disposizioni del
                   CC (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).
                    La data di inizio del rilascio del documento unico, prevista al:
                   •  1.7.2018 dall’art. 1, c. 1, DLG 29.5.2017 n. 98, è stata rinviata al
                   •  1.1.2019 dall’art. 1, c. 1140, legge 27.12.2017 n. 205; la predetta data è stata
                     nuovamente rinviata al
                   •  1.1.2020 dall’art. 1, c. 1135, lettera b), legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio
                     2019).
                    La legge di bilancio 2020 ha previsto una graduale attuazione, a partire dal 1° gen-
                   naio 2020, delle disposizioni che disciplinano il rilascio del documento unico, in base
                   alla quale la progressiva messa a regime delle nuove procedure viene assistita da
                   fasi di sperimentazione cogenti che devono concludersi comunque entro il limite
                   massimo del 31.10.2020. La legge di bilancio 2020 ha infatti modifi cato l’art. 1 DLG
                   29.5.2017 n. 98, introducendo il seguente comma: “4-bis. Fermo quanto previsto dal
                   comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l’ACI e le organizzazioni
                   maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l’attività di consulenza per la
                   circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti defi nisce le modalità e i ter-
                   mini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020,
                   delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specifi cando anche

                   le cadenze temporali delle fasi di verifi ca delle funzionalità da effettuare presso gli
                   Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo
                   Ministero. L’inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo
                   periodo determina l’irregolare rilascio del documento ai sensi dell’articolo 6 del regola-
                   mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19.9.2000, n. 358”.
                    Il termine di completamento della graduale attuazione delle procedure telemati-
                   che per il rilascio del documento unico è stato rinviato al 30 settembre 2021 dal DL
                   1.4.2021 n. 45, convertito nella legge 17.5.2021 n. 75 che ha modifi cato in tal senso
                   l’art. 1, c. 4 bis, del DLG 29.5.2017 n. 98.
                (2)  V. art. 1, c. 687, legge 27.12.2019 n. 160 che ha introdotto l’art. 1, c. 4-bis, DLG n.
                   98/2017.

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