Page 13 - RT gestione ambientale - Formazione periodica
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NORME PRIMARIE E SECONDARIE                                B



                                         LEGGE
                                 1° dicembre 1986, n. 870
                                 (S.O.G.U. n. 291 del 16.12.1986)


              Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione genera-
              le della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
              Ministero dei trasporti.

                   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno ap-
              provato;

                           IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                        Promulga
              la seguente legge:

                                         omissis

                                          Art .  18
                   1. La tabella allegata al decreto del Ministro dei trasporti del 19

              dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 80 del 21 marzo
              1981, è sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

                   2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe previste dalla sud-
              detta tabella 3 e gli importi delle corrispondenti tariffe della tabella ap-

              provata con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in
              vigore in misura limitata al 60 per cento fi no al 31 dicembre 1986 ed in
              misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1987.
                   3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con
              il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento, da parte de-
              gli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6)
              della tabella 3 suindicata, quando queste richiedono l’utilizzazione di
              particolari attrezzature.
                   4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con
              il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fi ssata nella tabella 3 e di quelli
              aggiuntivi di cui al precedente comma è adeguata ogni due anni, a par-
              tire dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle
              variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi
              del costo dei servizi considerati dalla citata tabella.

                                          Art .  19
                   1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3,
              allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta



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