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CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO CDS C
C1 CODICE DELLA STRADA
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione
Art. 93
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Formalità necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (1)
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono es-
sere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Diparti-
mento per i trasporti terrestri.
(2)
2. L’uffi cio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri prov-
vede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione (3) intestan-
dola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano,
anche le generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di ac-
quisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specifi ca-
zioni di cui all’art. 91 (4).
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussi-
stono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle
disposizioni di legge (5).
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l’immatri-
colazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in parti-
colare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per con-
sentirne il traino. L’uffi cio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione
delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico ge-
stito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. L’immatrico-
lazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è eff ettuata su
presentazione di un titolo di proprietà e di un certifi cato attestante le
caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno de-
gli enti o delle associazioni abilitati indicati dall’articolo 60. In caso di
nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemen-
te iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d’uffi cio o su
richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che
risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di con-
tributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le
targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico re-
gistro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico
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