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CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO CDS                      C



              C1    CODICE DELLA STRADA
                                        Sezione III
                       Documenti di circolazione e immatricolazione
                                          Art. 93
                     (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
                           Formalità necessarie per la circolazione
                          degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (1)
                 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono es-
              sere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Diparti-
              mento per i trasporti terrestri.
                 (2)
                 2. L’uffi cio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri prov-

              vede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione (3) intestan-
              dola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano,
              anche le generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di ac-
              quisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specifi ca-
              zioni di cui all’art. 91 (4).
                 3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussi-
              stono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle
              disposizioni di legge (5).
                 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,
              stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l’immatri-
              colazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in parti-
              colare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per con-
              sentirne il traino. L’uffi cio competente del Dipartimento per i trasporti

              terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione
              delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico ge-
              stito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. L’immatrico-
              lazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è eff ettuata su
              presentazione di un titolo di proprietà e di un certifi cato attestante le
              caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno de-
              gli enti o delle associazioni abilitati indicati dall’articolo 60. In caso di
              nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemen-
              te iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d’uffi  cio o su
              richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che
              risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di con-
              tributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le
              targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico re-
              gistro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico



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