Page 14 - RT gestione ambientale - Formazione periodica
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B NORME PRIMARIE E SECONDARIE
degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spe-
se a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una in-
dennità oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla se-
de dell’uffi cio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei ri-
chiedenti, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di traspor-
to previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero pre-
stazioni oltre il normale orario d’uffi cio, al personale dovrà essere cor-
risposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura previ-
sta dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.
4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il per-
sonale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rim-
borso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch’esso a cari-
co degli interessati richiedenti.
5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della ta-
bella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richie-
denti e l’indennità di missione, da corrispondere al personale, sono pa-
ri al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per
le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente.
6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclu-
sione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariff e sono
maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse venga-
no richieste con carattere d’urgenza e siano effettuate, entro tre giorni
decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre
il normale orario di uffi cio.
7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati da-
gli interessati in conto corrente postale ed affl uiscono alle entrate dello
Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei traspor-
ti per l’ammodernamento e miglioramento dei servizi dell’amministra-
zione.
8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entra-
te di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al prece-
dente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura
non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del com-
penso incentivante, collegato alla professionalità, al personale in ser-
vizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei tra-
sporti in concessione, in relazione all’accertato aumento della produtti-
vità dei servizi.
9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenzia-
le ed a quello delle qualifi che ad esaurimento di ispettore generale e di
direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748.
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