Page 53 - Tachigrafi: uso e alterazioni
P. 53

O




               O     SANZIONI PER TEMPI DI GUIDA / RIPOSO E PER USO
                     DEL TACHIGRAFO
                     (5079) Giandomenico Protospataro

                   Le disposizioni sanzionatorie, in materia di violazione della disciplina su:
               •  periodi di guida e di riposo, contenute negli artt. 174 e 178 CDS (813), che, per l’inosservanza
                 delle prescrizioni dettate nel regolamento (CE) n. 561/2006 e negli accordi AETR (814), preve-
                 dono sanzioni amministrative pecuniarie (v. § O1) a carico di:
                 - conducente,
                 -  impresa da cui egli dipende;
               •  montaggio e utilizzazione del tachigrafo, contenute nell’art. 179 CDS e nella legge n.
                 727/1978, prevedono sanzioni amministrative pecuniarie (v. § O6) per:
                 -  conducente (con sospensione della patente di guida e quindi della CQC nei casi più gravi),
                 -  datore di lavoro.
                   Limitatamente ai trasporti di cose per conto terzi le sanzioni applicate al conducente per infra-
               zioni all’art. 174 possono essere applicate per concorso anche a:
               •  vettore (che è il datore di lavoro),
               •  committente del trasporto,
               • caricatore,
               •  proprietario della merce.

               O1  VIOLAZIONI ALLE NORME SOCIALI
                   Il quadro sanzionatorio per le violazioni alla disciplina dei periodi di guida e di riposo dei condu-
               centi di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose è contenuto negli artt. 174 e 178 CDS (815).
                   L’art. 174, per violazioni alle norme dettate dal regolamento (CE) n. 561/2006, prevede sanzio-
               ni amministrative pecuniarie nei confronti di conducenti e imprese esercenti attività di trasporto:
               •  con veicoli muniti di tachigrafo (analogico o digitale);
               •  con veicoli che, pur essendo sprovvisti del tachigrafo, devono ugualmente rispettare le prescri-
                 zioni UE in materia di periodi di guida e riposo (816).
                   L’art. 178, invece, contiene il quadro sanzionatorio delle violazioni alle norme AETR che disci-
               plinano la durata della guida degli autoveicoli che non sono tenuti ad avere un tachigrafo conforme
               al regolamento (UE) n. 165/2014 e per i quali il rispetto della disciplina relativa ai periodi di guida
               dei conducenti può essere controllato attraverso i documenti di viaggio (copia dell’orario, estratto
               del registro di servizio, libretto individuale) (817). Va tuttavia segnalato che, salvo proroghe di qual-
               che Stato, allo stato attuale anche i veicoli immatricolati in Stati aderenti all’accordo AETR
               devono essere muniti di tachigrafo.

                (813) Le violazioni riguardanti i tempi di guida e di riposo sono previste e punite dal Codice della strada che devolve spe-
                   cifi catamente le opposizioni avverso le relative sanzioni al giudice di pace.
                (814) Le sanzioni previste dalle due norme, invece, non sono applicabili alle violazioni delle disposizioni della direttiva
                   2002/15/CE relativa all’orario di lavoro, attuata con il DLG 19.11.2007 n. 234.

                (815) Con le precisazioni introdotte dalla legge citata vengono anche superate le diffi coltà di applicazione di queste due
                   norme presenti nelle originarie formulazioni.
                (816) Fino all’1.1.2008, in quest’ultima categoria, per la quale il rispetto della disciplina dei tempi di guida e di riposo era
                   basato sul controllo dell’orario e del registro di servizio ai sensi dell’art. 16 reg. (CE) n. 561/2006, rientravano solo:
                   •  trasporti regolari (cioè di linea) di persone indicati dall’art. 14 regolamento CEE n. 3820/85, cioè quelli nazionali
                     con percorso superiore a 50 km (il regolamento CEE per questo tipo di trasporto non si applicava per percorso infe-
                     riore a 50 km);
                   •  quelli internazionali con capolinea distante meno di 50 km dalla frontiera e coprenti un percorso inferiore a 100 km.
                    Dall’1.1.2008 è previsto il tachigrafo digitale [v. reg. (UE) n. 165/2014], anche per questi servizi regolari passeggeri,
                   per cui il rispetto della normativa UE senza obbligo di tachigrafo è ora limitato solo agli autobus delle autoscuole.
                (817) I veicoli immatricolati in Stati aderenti all’AETR devono essere dotati di tachigrafo (digitale) per cui la procedura del
                   controllo attraverso i documenti si applica ai veicoli di Stati non aderenti all’AETR che, quando circolano nel territorio
                   UE o AETR, devono rispettare la disciplina dei tempi di guida e di riposo.

                                                                                     587
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58