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P ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI MOBILI
NEL SETTORE TRASPORTI
(5064) Giandomenico Protospataro • Giuliano Coli
L’attività dei lavoratori mobili (929) e degli autotrasportatori autonomi (930) che operano nel set-
tore del trasporto stradale di cose o di persone sia per conto terzi sia in conto proprio è disciplinata
dal DLG n. 234/2007 (931) che ha recepito la direttiva 2002/15/CE (932).
La disciplina del DLG n. 234/2007:
• non trova applicazione per conducenti e altri soggetti che eff ettuano attività di trasporto esclu-
se dall’ambito di applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’accordo
AETR (933);
(929) Il “lavoratore mobile” è il lavoratore facente parte del personale che eff ettua spostamenti con veicoli stradali, compre-
si i tirocinanti e gli apprendisti, al servizio di un’impresa che eff ettua autotrasporto di passeggeri o di merci in conto
proprio o per conto terzi che è sottoposta al rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006. Il lavora-
tore mobile, che può anche non essere addetto alla conduzione del veicolo sul quale si trova, può essere, perciò,
solo un lavoratore dipendente di un’impresa che eff ettua attività di trasporto con uno dei veicoli di cui all’art. 2 del
regolamento (CE) n. 561/2006. Sono perciò fuori dal campo di applicazione del DLG n. 234/2007 tutte le attività di
trasporto che l’art. 3 del regolamento (CE) n. 561/2006 e le norme nazionali escludono dal campo di applicazione
dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006. Per i lavoratori che non hanno un rapporto di subordinazione con un’im-
presa che eff ettua attività di autotrasporto ricorre la defi nizione di “autotrasportatore autonomo” di cui all’art. 1 DLG
n. 234/2007.
(930) L’autotrasportatore autonomo (v. art. 1 DLG n. 234/2007) è una persona la cui attività professionale principale con-
siste nel trasporto su strada di passeggeri o merci ai sensi della legislazione nazionale o UE (in virtù, cioè, di una
licenza nazionale o UE o di un’altra autorizzazione professionale ad eff ettuare il trasporto) e dietro remunerazione,
abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o a un altro
rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende diretta-
mente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotra-
sportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Sono considerati lavoratori autonomi (cosiddetti padronci-
ni) tutti coloro che non hanno un rapporto di lavoro dipendente, come ad esempio i soci di una cooperativa di auto-
trasporto, i titolari di imprese facenti parte di un consorzio di autotrasporto o i soci di un’azienda costituita in forma
di società di persone, ecc. Diversamente da quanto previsto per i lavoratori mobili (dipendenti di imprese di autotra-
sporto) l’art. 1 DLG n. 234/2007 non sembra subordinare l’applicazione delle sue disposizioni alla circostanza che
l’autotrasportatore autonomo svolga una delle attività di autotrasporto alle quali si applicano le disposizioni del rego-
lamento (CE) n. 561/2006. Ciò lascia intendere che le norme sull’orario di lavoro, per gli autotrasportatori autonomi,
siano applicabili anche se l’attività di trasporto avviene con uno dei veicoli esclusi dall’applicazione del regolamento
(CE) n. 561/2006.
(931) Le disposizioni del DLG 19.11.2007 n. 234 si applicano dall’1.1.2008 solo per i lavoratori mobili, cioè per i dipendenti
di imprese europee che eff ettuano attività di autotrasporto (sia in conto proprio sia per conto terzi). Per i conducen-
ti titolari di imprese monoveicolari ovvero per tutti gli altri autotrasportatori autonomi, gli obblighi in tema di orario di
lavoro, invece, sono entrati in vigore il 23.3.2009.
(932) La direttiva 2002/15/CE sull’orario di lavoro degli autisti e del personale che opera sui veicoli commerciali per tra-
sporto di cose o di persone è stata pubblicata sulla GUCE del 23.3.2002 e defi nisce in modo uniforme su tutto il
territorio dell’Unione, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profi li di disciplina del rap-
porto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che eff ettuano operazioni mobili di
autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonché a ravvi-
cinare maggiormente le condizioni di concorrenza. La norma, infatti, ha lo scopo di defi nire un contesto normativo
che consenta di sconfi ggere tutte le forme di concorrenza, basate esclusivamente sullo sfruttamento degli autisti o
sull’autosfruttamento dei trasportatori artigiani. La direttiva si applica a tutti i conducenti residenti in uno Stato UE e
anche agli autisti extra UE che dipendono da imprese UE. La direttiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri devo-
no provvedere affi nché speditori, caricatori, spedizionieri, capifi la, subappaltatori e imprese che occupano lavoratori
mobili (cioè autisti) rispettino le disposizioni pertinenti della direttiva stessa. La direttiva prevedeva che gli Stati mem-
bri adeguassero la loro legislazione nazionale entro il 2005. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale
italiano con il DLG 19.11.2007 n. 234, che è entrato in vigore dall’1.1.2008 per i lavoratori mobili (dipendenti o con-
tratto subordinati) e il 23.3.2009 per gli altri.
(933) Per espressa previsione della direttiva il suo campo di applicazione comprende soltanto i lavoratori mobili alle di-
pendenze di imprese di trasporto stabilite in uno Stato membro che partecipano ad operazioni di autotrasporto di-
sciplinate dal regolamento (CE) n. 561/2006 ovvero dall’AETR. La norma disciplina, tuttavia, solo l’attività delle per-
sone che eff ettuano, a titolo professionale, operazioni mobili di autotrasporto non espressamente disciplinate dal
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