Page 58 - Tachigrafi: uso e alterazioni
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P         Orario di lavoro dei lavoratori mobili
                    nel settore trasporti


              •  non si sovrappone alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 avendo diff erenti fi nalità
                e disciplinando attività diverse (934). Nei confronti dei conducenti tenuti al rispetto delle prescri-
                zioni di questo regolamento, perciò, tutti gli aspetti disciplinati dal regolamento stesso (ore di
                guida, interruzioni della guida, riposo giornaliero, ecc.) concorrono o, in alcuni casi, prevalgono
                sulle analoghe disposizioni del DLG n. 234/2007 (935) (v. § A).

              P1  ORARIO DI LAVORO
                 L’orario di lavoro (936) per le persone addette ad attività di autotrasporto è l’intervallo di tempo

                  regolamento (CE) e dall’accordo AETR, senza sostituirvisi, con la conseguenza che le norme del regolamento (CE)
                  n. 561/2006 (e, ove necessario dell’AETR) concorrono o prevalgono su quelle della direttiva stessa. Il regolamen-
                  to (CE) n. 561/2006, infatti, fi ssa le norme comuni relative ai tempi di guida e riposo dei conducenti ma non ha per
                  oggetto gli altri aspetti dell’orario di lavoro per il settore dell’autotrasporto che, perciò, sono presi in considerazione
                  dalla direttiva. La direttiva, inoltre, prevale sulle disposizioni della direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23.11.1993,
                  concernente alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. Il Ministero del lavoro e della previdenza socia-
                  le, Direzione generale per l’attività ispettiva, con circolare 19.3.2008, prot. n. 25/SEGR/0004103, ha precisato che
                  le disposizioni del DLG 19.11.2007 n. 234 si applicano esclusivamente al trasporto su strada di merci, eff ettuato da
                  veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, eff ettuato da veicoli atti a trasportare più di nove perso-
                  ne compreso il conducente.
               (934) Infatti, il regolamento (CE) n. 561/2006 disciplina solo l’attività di guida e di riposo ma non ha per oggetto gli altri
                  aspetti dell’orario di lavoro per il settore dell’autotrasporto. La direttiva 2002/15/CE, perciò, prevede un insieme di
                  prescrizioni più specifi che relative all’orario di lavoro per i trasporti su strada, miranti ad assicurare la sicurezza dei
                  trasporti nonché la salute e la sicurezza delle persone interessate. La direttiva integra le disposizioni del regolamen-
                  to (CE) n. 561/2006 e, ove necessario, dell’accordo AETR, che, tuttavia, se più restrittive, prevalgono su quelle della
                  direttiva. Così, il limite di ore di guida giornaliero o settimanale previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006 è indero-
                  gabile anche se la direttiva fi ssa un limite diverso. Questo diverso limite, tuttavia, può essere applicato, nel rispetto
                  di quelli di guida e riposo fi ssati dal regolamento (CE) n. 561/2006, per regolare la massima durata di attività diverse
                  dalla guida.
               (935) Anche la Commissione europea ritiene che non è necessario “armonizzare” i suddetti strumenti giuridici. Essi posso-
                  no senza dubbio coesistere l’uno accanto all’altro e sarebbe controproducente se le defi nizioni presenti nella diretti-
                  va interferissero con la revisione di quelle presenti nel regolamento. Nell’ambito dei lavori preparatori del regolamen-
                  to (CE) n. 561/2006, il coordinamento con la direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro per gli autotrasportatori
                  ha costituito il principale ostacolo al raggiungimento di una soluzione negoziale più rapida. Nel testo del regolamento
                  (CE) n. 561/2006 non è stato inserito un collegamento immediato alla direttiva 2002/15/CE sull’orario di lavoro che
                  avrebbe permesso alle autorità di controllo degli Stati membri di eseguire ispezioni per verifi care se i limiti all’ora-
                  rio di lavoro, fi ssati dalla direttiva, fossero stati rispettati, consentendo, ad es., di tenere conto dell’aff aticamento dei
                  conducenti provocato dalle operazioni di carico e scarico dei veicoli. Solo in un considerando del regolamento fi gura
                  un richiamo all’importanza della direttiva sull’orario di lavoro per la creazione di un mercato comune della sicurezza
                  stradale e delle condizioni di lavoro. È stato inoltre aggiunto un altro considerando, che aff erma l’opportunità di af-
                  frontare, attraverso l’applicazione della direttiva sull’orario di lavoro, il problema dei rischi derivati dall’aff aticamento
                  dei conducenti.
                  Il regolamento (CE) n. 561/2006, infatti, contiene disposizioni concernenti i requisiti cui devono soddisfare gli equi-
                  paggi (ad es. età, formazione professionale), il tempo di guida, le interruzioni e i periodi di riposo dei conducenti, il
                  divieto di taluni tipi di retribuzioni, la possibilità di deroghe, il controllo e le sanzioni. Il regolamento prevede soltanto
                  i tempi di guida senza tener conto, in modo normativo, degli altri tempi che il personale viaggiante e gli autotraspor-
                  tatori autonomi trascorrono al lavoro. Le disposizioni relative all’orario di lavoro variano da uno Stato membro all’al-
                  tro sia in termini di forma che per grado di precisione. Il mantenimento di diff erenze in termini di orario di lavoro non
                  poteva essere giustifi cato nell’ambito del mercato interno in quanto poneva le imprese interessate in una situazione
                  di concorrenza non equa. Erano dunque necessarie norme comuni in materia di durata dell’orario di lavoro. Nel con-
                  testo della liberalizzazione del trasporto su strada, del suo sviluppo e dell’aumento degli scambi con i Paesi terzi, a
                  giudizio della Commissione tali regole sono inoltre necessarie per prevenire i rischi di deterioramento delle condizio-
                  ni di lavoro degli autotrasportatori e di degrado della sicurezza. La Commissione fa inoltre presente la necessità di
                  porre sullo stesso piano tutti gli autotrasportatori, siano essi dipendenti o meno, il che implica far sì che rientrino nel
                  campo della regolamentazione relativa all’orario di lavoro forme di subappalto che la potevano invece eludere.
               (936) Occorre sottolineare che la direttiva 2002/15/CE e il DLG n. 234/2007 che gli ha dato attuazione nazionale forniscono
                  defi nizioni dell’orario di lavoro e delle relative pause o riposi che non sono completamente in linea con quelle del regola-
                  mento (CE) n. 561/2006. Per espressa previsione della norma UE, queste defi nizioni non costituiscono un precedente
                  o una chiave di interpretazione per altre normative UE relative all’orario di lavoro e non condizionano, quindi, l’interpre-
                  tazione del regolamento (CE) n. 561/2006. Le sanzioni previste dall’art. 174 CDS per l’inosservanza dei tempi di guida
                  e di riposo, fi ssati dal regolamento (CE) n. 561/2006, possono concorrere con quelle previste dal DLG n. 234/2007.


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