Page 57 - Gestore dell'autotrasporto di persone
P. 57
F7 INGRESSO E SOGGIORNO IN ITALIA DEI CITTADINI STRANIERI
• soggiornare per più di tre mesi in Italia, in- nerale, alcun tipo di controllo né doganale né
vece, devono possedere determinati requi- relativo alle persone ai fi ni della sicurezza men-
siti e richiedere l’iscrizione all’anagrafe del tre alle frontiere con paesi aderenti alla con-
comune in cui dimorano. venzione di Schengen ma non alla UE si appli-
In attesa del rilascio del certifi cato di iscri- cano controlli doganali e limitazioni all’importa-
zione anagrafi ca (cd. “attestazione di soggior- zione ed esportazione di denaro e beni ma non
no”) da parte del comune in cui si sono iscrit- controlli sull’identità delle persone.
ti, i cittadini UE documentano la liceità del lo- Alle frontiere con Paesi aderenti alla UE
ro soggiorno in Italia attraverso la ricevuta ri- ma non alla convenzione di Schengen sono
lasciata dallo stesso comune attestante l’avvio previsti controlli sull’identità delle persone ma
delle procedure di iscrizione anagrafi ca. non controlli doganali.
I cittadini europei e i loro familiari, anche Alle frontiere con Paesi non appartenen-
extracomunitari, possono essere respinti nel ti alla UE e non aderenti alla convenzione di
momento in cui cerchino di entrare nel nostro Schengen sono previsti controlli doganali, con
Paese se non sono in possesso dei documen- limitazioni di esportazione e importazione di
ti necessari o per motivi di sicurezza dello Sta- beni e di valuta, e sull’identità delle persone.
to, per motivi imperativi di pubblica sicurezza Lo Stato UE che non fa parte dell’area
ed altri motivi di ordine, sicurezza e sanità pub- Schengen (nome con cui i paesi membri del
trattato in questione indicano l’insieme dei terri-
blica. Per tutti questi motivi o qualora siano ve- tori su cui il trattato stesso è applicato) è l’Irlan-
nute meno le condizioni che hanno determina- da, in base ad una clausola di opt-out, nonché
to il diritto di soggiorno, gli stessi possono es- Romania, Bulgaria, Croazia e Cipro. Gli Stati
sere successivamente allontanati con provve- terzi che partecipano a Schengen sono Islan-
dimento del Prefetto, se del caso coattivo, ese- da, Norvegia, Lichtenstein e Svizzera. Fino a
guito eventualmente dal Questore. quando uno Stato non ha attuato tutti gli ac-
corgimenti tecnici necessari per aderire all’area
F7.2 INGRESSO E SOGGIORNO Schengen, può mantenere, in via provvisoria,
CITTADINI EXTRA UE controlli alla frontiera. Ogni Stato, peraltro, può
Gli stranieri (extra UE) non hanno diritto di sospendere l’uso del trattato per un limitato pe-
libera circolazione e soggiorno in Italia ma so- riodo e per motivi specifi ci.
no sottoposti ad un regime giuridico particolare
che ne condiziona l’ingresso e la permanenza.
Sono soggetti a controlli di frontiera, doga-
nali, valutari e sanitari.
Gli stranieri (extra UE) dei Paesi che appli-
cano la convenzione di Schengen possono fa-
re ingresso o transitare in Italia a determinate
condizioni (attraverso i valichi di frontiera, con
passaporto o documento equivalente, con do-
cumenti giustifi cativi, con mezzi fi nanziari suffi -
cienti, con valido visto se previsto, se non so-
no segnalati).
Il visto viene apposto su passaporto o do-
cumento equivalente.
Il soggiorno comporta la richiesta del per-
messo di soggiorno.
Con gli accordi di Schengen si fa riferimen-
to a un trattato che coinvolge sia alcuni Stati
membri dell’Unione europea sia Stati terzi, con il
quale si mira ad eliminare i controlli alle frontiere
comuni e introdurre un regime di libera circola-
zione per i cittadini degli Stati fi rmatari.
Alle frontiere con Paesi UE aderenti alla Ingresso e soggiorno in Italia
convenzione di Schengen non si applica, in ge- di cittadini stranieri (extra UE)
838