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F7       INGRESSO E SOGGIORNO IN ITALIA DEI CITTADINI STRANIERI



              • soggiornare per più di tre mesi in Italia, in-  nerale, alcun tipo di controllo né doganale né
                vece, devono possedere determinati requi-  relativo alle persone ai fi ni della sicurezza men-
                siti e richiedere l’iscrizione all’anagrafe del   tre alle frontiere con paesi aderenti alla con-
                comune in cui dimorano.             venzione di Schengen ma non alla UE si appli-
                 In attesa del rilascio del certifi cato di iscri-  cano controlli doganali e limitazioni all’importa-
              zione anagrafi ca (cd. “attestazione di soggior-  zione ed esportazione di denaro e beni ma non
              no”) da parte del comune in cui si sono iscrit-  controlli sull’identità delle persone.
              ti, i cittadini UE documentano la liceità del lo-  Alle frontiere con Paesi aderenti alla UE
              ro soggiorno in Italia attraverso la ricevuta ri-  ma non alla convenzione di Schengen sono
              lasciata dallo stesso comune attestante l’avvio   previsti controlli sull’identità delle persone ma
              delle procedure di iscrizione anagrafi ca.  non controlli doganali.
                 I cittadini europei e i loro familiari, anche   Alle frontiere con Paesi non appartenen-
              extracomunitari, possono essere respinti nel   ti alla UE e non aderenti alla convenzione di
              momento in cui cerchino di entrare nel nostro   Schengen sono previsti controlli doganali, con
              Paese se non sono in possesso dei documen-  limitazioni di esportazione e importazione di
              ti necessari o per motivi di sicurezza dello Sta-  beni e di valuta, e sull’identità delle persone.
              to, per motivi imperativi di pubblica sicurezza   Lo Stato UE che non fa parte dell’area
              ed altri motivi di ordine, sicurezza e sanità pub-  Schengen (nome con cui i paesi membri del
                                                    trattato in questione indicano l’insieme dei terri-
              blica. Per tutti questi motivi o qualora siano ve-  tori su cui il trattato stesso è applicato) è l’Irlan-
              nute meno le condizioni che hanno determina-  da, in base ad una clausola di opt-out, nonché
              to il diritto di soggiorno, gli stessi possono es-  Romania, Bulgaria, Croazia e Cipro. Gli Stati
              sere successivamente allontanati con provve-  terzi che partecipano a Schengen sono Islan-
              dimento del Prefetto, se del caso coattivo, ese-  da, Norvegia, Lichtenstein e Svizzera. Fino a
              guito eventualmente dal Questore.     quando uno Stato non ha attuato tutti gli ac-
                                                    corgimenti tecnici necessari per aderire all’area
               F7.2     INGRESSO E SOGGIORNO        Schengen, può mantenere, in via provvisoria,
                        CITTADINI EXTRA UE          controlli alla frontiera. Ogni Stato, peraltro, può
                 Gli stranieri (extra UE) non hanno diritto di   sospendere l’uso del trattato per un limitato pe-
              libera circolazione e soggiorno in Italia ma so-  riodo e per motivi specifi ci.
              no sottoposti ad un regime giuridico particolare
              che ne condiziona l’ingresso e la permanenza.
                 Sono soggetti a controlli di frontiera, doga-
              nali, valutari e sanitari.
                 Gli stranieri (extra UE) dei Paesi che appli-
              cano la convenzione di Schengen possono fa-
              re ingresso o transitare in Italia a determinate
              condizioni (attraverso i valichi di frontiera, con
              passaporto o documento equivalente, con do-
              cumenti giustifi cativi, con mezzi fi nanziari suffi  -
              cienti, con valido visto se previsto, se non so-
              no segnalati).
                 Il visto viene apposto su passaporto o do-
              cumento equivalente.
                 Il soggiorno comporta la richiesta del per-
              messo di soggiorno.
                 Con gli accordi di Schengen si fa riferimen-
              to a un trattato che coinvolge sia alcuni Stati
              membri dell’Unione europea sia Stati terzi, con il
              quale si mira ad eliminare i controlli alle frontiere
              comuni e introdurre un regime di libera circola-
              zione per i cittadini degli Stati fi rmatari.
                 Alle frontiere con Paesi UE aderenti alla   Ingresso e soggiorno in Italia
              convenzione di Schengen non si applica, in ge-  di cittadini stranieri (extra UE)

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