Page 20 - Perito assicurativo: esame di idoneità
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C1 NAUTICA IN GENERALE
ovvero oltre i limiti della piattaforma conti- Codice della navigazione, poi sostituito dalla
nentale, ha inizio il mare libero. legge 11.2.1971 n. 50, si è progressivamente
venuta formata una disciplina autonoma, ora
contenuta nel Codice della nautica da dipor-
to approvato con DLG 18.7.2005 n. 171.
L’art. 1 del Codice della nautica da diporto
stabilisce infatti che, solo per quanto in esso
non previsto, in materia di navigazione da di-
porto si applicano le leggi, i regolamenti e gli
usi di riferimento ovvero, in mancanza, le di-
sposizioni del Codice della navigazione e le
relative norme attuative.
Pertanto, il sistema gerarchico che ne ri-
sulta è il seguente:
• norme del Codice della navigazione, del
Codice della nautica da diporto e norme
di legge statale; esse hanno parità di posi-
zione giuridica e risultano subordinate unica-
mente alle norme della legge costituzionale;
• atti di indirizzo e di coordinamento
dell’attività amministrativa delle regioni,
emanati dallo Stato ai sensi dell’art. 3, legge
22.7.1975 n. 382;
• leggi regionali e regolamenti, emanati in
Delimitazione delle linee di base forza dell’art. 117 della Costituzione e dei
e delle acque territoriali italiane DPR n. 5/1972 e DPR n. 616/1977, nonché
Fonte: IIM carta 330LB “Mari d’Italia - Carta indicativa dei delle altre recenti norme sul decentramento
confi ni marittimi e delle linee di base dalle quali è misurata amministrativo che attribuiscono alle regioni
la larghezza del mare territoriale italiano”, ed. 2005.
la competenza ad emanare norme nei limiti
stabiliti da leggi dello Stato;
C1.2 NORME CHE REGOLANO • norme regolamentari che, in ogni caso, ri-
LA NAVIGAZIONE IN sultano subordinate sia alle norme dei Codi-
GENERALE ci che a quelle della legge di cui disciplinano
Le norme di presidio alla disciplina del di- le modalità di attuazione;
ritto della navigazione sono contenute in un • norme corporative (ora atti di autodiscipli-
Codice apposito, il “Codice della navigazione”, na collettiva), che assumono validità solo se
approvato con RD 30.3.1942, n. 327, che costi- non derogano a norme imperative di legge o
tuisce la fonte primaria della materia, sancendo di regolamento;
il carattere autonomo di tale struttura normativa • usi, che hanno effi cacia dispositiva nelle ma-
nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale. terie non espressamente regolate da leggi o
L’art. 1 delle disposizioni preliminari del da regolamenti. In merito, è utile osservare
Codice della navigazione stabilisce che in ma- che, mentre nel diritto comune gli usi hanno
teria di navigazione marittima, interna ed aerea effi cacia solo “secundum legem”, nel siste-
si applicano le norme dello stesso Codice, le ma del diritto della navigazione, in base allo
leggi, i regolamenti, le norme corporative (ora stesso art. 1 del Codice, gli usi assumono
atti di autodisciplina collettiva) e gli usi relativi effi cacia anche “contra legem”, purché non
alla navigazione stessa, fermo restando che in violino norme di natura imperativa o d’ordine
mancanza di disposizioni del diritto della navi- pubblico. Per quanto attiene agli usi interna-
gazione ed ove non sia possibile il ricorso ana- zionali sono applicabili soltanto quando pos-
logico a norme di portata similare, si applicano sano valere come usi nazionali, ovvero quan-
le norme del diritto civile. do possano essere eff ettivamente osservati
Nel caso della navigazione da diporto, nell’ambito del territorio italiano.
inizialmente disciplinata da apposito capo del Per il completamento e l’esecuzione del
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