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C1      NAUTICA IN GENERALE



                ovvero oltre i limiti della piattaforma conti-  Codice della navigazione, poi sostituito dalla
                nentale, ha inizio il mare libero.  legge 11.2.1971 n. 50, si è progressivamente
                                                    venuta formata una disciplina autonoma, ora
                                                    contenuta nel Codice della nautica da dipor-
                                                    to approvato con DLG 18.7.2005 n. 171.
                                                       L’art. 1 del Codice della nautica da diporto
                                                    stabilisce infatti che, solo per quanto in esso
                                                    non previsto, in materia di navigazione da di-
                                                    porto si applicano le leggi, i regolamenti e gli
                                                    usi di riferimento ovvero, in mancanza, le di-
                                                    sposizioni del Codice della navigazione e le
                                                    relative norme attuative.
                                                       Pertanto, il sistema gerarchico che ne ri-
                                                    sulta è il seguente:
                                                    •  norme del Codice della navigazione, del
                                                      Codice della nautica da diporto e norme
                                                      di legge statale; esse hanno parità di posi-
                                                      zione giuridica e risultano subordinate unica-
                                                      mente alle norme della legge costituzionale;
                                                    •  atti di indirizzo e di coordinamento
                                                      dell’attività amministrativa delle regioni,
                                                      emanati dallo Stato ai sensi dell’art. 3, legge
                                                      22.7.1975 n. 382;
                                                    •  leggi regionali e regolamenti, emanati in
                      Delimitazione delle linee di base   forza dell’art. 117 della Costituzione e dei
                      e delle acque territoriali italiane  DPR n. 5/1972 e DPR n. 616/1977, nonché
              Fonte: IIM carta 330LB “Mari d’Italia - Carta indicativa dei   delle altre recenti norme sul decentramento
              confi ni marittimi e delle linee di base dalle quali è misurata   amministrativo che attribuiscono alle regioni
              la larghezza del mare territoriale italiano”, ed. 2005.
                                                      la competenza ad emanare norme nei limiti
                                                      stabiliti da leggi dello Stato;
               C1.2     NORME CHE REGOLANO          •  norme regolamentari che, in ogni caso, ri-
                        LA NAVIGAZIONE IN             sultano subordinate sia alle norme dei Codi-
                        GENERALE                      ci che a quelle della legge di cui disciplinano
                 Le norme di presidio alla disciplina del di-  le modalità di attuazione;
              ritto della navigazione sono contenute in un   •  norme corporative (ora atti di autodiscipli-
              Codice apposito, il “Codice della navigazione”,   na collettiva), che assumono validità solo se
              approvato con RD 30.3.1942, n. 327, che costi-  non derogano a norme imperative di legge o
              tuisce la fonte primaria della materia, sancendo   di regolamento;
              il carattere autonomo di tale struttura normativa   •  usi, che hanno effi cacia dispositiva nelle ma-

              nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale.  terie non espressamente regolate da leggi o
                 L’art. 1 delle disposizioni preliminari del   da regolamenti. In merito, è utile osservare
              Codice della navigazione stabilisce che in ma-  che, mentre nel diritto comune gli usi hanno
              teria di navigazione marittima, interna ed aerea   effi  cacia solo “secundum legem”, nel siste-
              si applicano le norme dello stesso Codice, le   ma del diritto della navigazione, in base allo
              leggi, i regolamenti, le norme corporative (ora   stesso art. 1 del Codice, gli usi assumono
              atti di autodisciplina collettiva) e gli usi relativi   effi  cacia anche “contra legem”, purché non
              alla navigazione stessa, fermo restando che in   violino norme di natura imperativa o d’ordine
              mancanza di disposizioni del diritto della navi-  pubblico. Per quanto attiene agli usi interna-
              gazione ed ove non sia possibile il ricorso ana-  zionali sono applicabili soltanto quando pos-
              logico a norme di portata similare, si applicano   sano valere come usi nazionali, ovvero quan-
              le norme del diritto civile.            do possano essere eff ettivamente osservati
                 Nel caso della navigazione da diporto,   nell’ambito del territorio italiano.
              inizialmente disciplinata da apposito capo del   Per il completamento e l’esecuzione del

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