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                D1 (0780)
                RESPONSABILITÀ GIURIDICA IN GENERALE E CIVILE IN PARTICOLARE
                F. Cortesi

                   La responsabilità giuridica è costituita da:
               •  responsabilità civile (v. § D2),
               •  responsabilità penale,
               •  responsabilità amministrativa.
                   Nell’ambito della circolazione stradale tali
               responsabilità si manifestano soprattutto in
               occasione degli incidenti stradali che possono
               provocare danni a persone, cose od animali.
                   Chi ha causato l’incidente può essere as-
               soggettato a:
               •  responsabilità penale: sussiste per l’ipo-
                  tesi in cui al danno conseguano lesioni ad
                  una persona o, peggio, la sua morte. La re-
                  sponsabilità penale è sempre personale e    Responsabilità amministrativa
                  quindi non trasmissibile ad altri: essa ricade   • responsabilità civile, che ha per contenu-
                  sul conducente (ed anche sul proprietario   to l’obbligo di risarcire il danno alla vittima
                  che abbia affi dato il proprio veicolo a sog-  dell’incidente e può avere natura di:

                  getto non idoneo alla guida) ed è esclusa   - responsabilità extracontrattuale, fon-
                  quando il fatto dipenda da caso fortuito o   data sul dovere generale di risarcire il
                  causa di forza maggiore;                danno ingiusto provocato ad altri (v. §
                                                          D1.2);















                          Responsabilità penale
                                                             Responsabilità extracontrattuale
               • responsabilità amministrativa: si confi gu-
                 ra come conseguenza di un comportamento   - responsabilità contrattuale, che sorge
                 contrario a disposizioni normative che sono   in forza del mancato rispetto di un obbli-
                 punite con sanzioni di carattere amministra-  go contrattuale (es. la responsabilità del
                 tivo, quali il pagamento di una somma di de-  vettore nel trasporto persone con speci-
                 naro o la sospensione o la revoca di licen-  fi co riferimento ai danni che colpiscono
                 ze, abilitazioni, ecc. (es. sospensione della   la persona del passeggero e le cose tra-
                 patente di guida o del CIGC o della carta di   sportate e si estende ai soggetti addetti
                 circolazione / DU);                      all’esecuzione del trasporto, quindi prin-
                                                          cipalmente al conducente.








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