Page 19 - Perito assicurativo: esame di idoneità
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NAUTICA IN GENERALE
F. Fiorin
Convenzioni internazionali regolano la na- C1.1 ACQUE MARITTIME ENTRO
vigazione marittima prevedendo 5 zone: E OLTRE DODICI MIGLIA
1 una zona di mare territoriale, che si esten- DALLA COSTA
de per dodici miglia marine dalla linea di
base; La convenzione di Montego Bay sul dirit-
2 una zona contigua, che si estende per altre to del mare del 10.12.1982 classifi ca le acque
12 miglia; marittime in cosiddette “zone” prevedendone
3 una zona economica esclusiva (ZEE) che sostanzialmente cinque:
si estende fi no a 200 miglia marine dalla li- 1 una zona di mare territoriale che si esten-
nea di base; de per dodici miglia marine dalla linea di
4 una piattaforma continentale, che può base (1 miglio = 1.852 m circa).
estendersi oltre 200 miglia dalla linea di La linea di base normale coincide con la li-
base; nea di bassa marea lungo la costa, come
5 oltre i limiti della zona economica esclusiva, indicata sulle carte nautiche a grande scala
uffi cialmente riconosciute. Negli altri casi,
ovvero oltre i limiti della piattaforma conti- come quelli in cui si hanno coste frastaglia-
nentale, ha inizio il mare libero. te, si utilizzano linee di base diritte con-
La normativa prevede una classifi cazione venzionali, coincidenti con la retta tracciata
in relazione a: tra i punti estremi del tratto di costa consi-
• tipologia di navigazione: derato. In tale zona la sovranità dello Stato
- navigazione costiera, è piena e assoluta: precise regole discipli-
- navigazione di altura; nano il tracciamento della linea di base da
• attrezzature, dotazioni di sicurezza e desti- parte dei singoli Stati anche nei casi di isole,
nazione della nave stessa: scogliere, foci di fi umi, baie, porti, rade. Le
- navigazione internazionale lunga, acque situate verso terra rispetto alla linea
- navigazione internazionale breve, di base prendono il nome di acque interne;
- navigazione internazionale costiera,
- navigazione nazionale, 2 una zona contigua che si estende per altre
- navigazione nazionale costiera, 12 miglia, ossia per 24 miglia dalla linea di
base da cui si misura il mare territoriale. In
- navigazione nazionale litoranea, tale zona la sovranità dello Stato rivierasco
- navigazione nazionale locale, è limitata alla prevenzione ed alla repres-
- navigazione lagunare nelle acque pro- sione delle infrazioni alle leggi nazionali in
tette della laguna di Venezia, materia doganale, fi scale, sanitaria e di im-
- navigazione speciale; migrazione. A questo fi ne, può essere eser-
• uso di pesca marittima: citato in acque internazionali il diritto di inse-
- navigazione e pesca locale, guimento verso navi mercantili che abbiano
- navigazione costiera ravvicinata, violato tali norme;
- navigazione mediterranea o d’altura, 3 una zona economica esclusiva (ZEE) che
- navigazione oltre gli stretti o oceanica; si estende fi no a 200 miglia marine dalla li-
• uso da diporto: nea di base. In tale zona sono riservati allo
- navigazione marittima fi no a 1 miglio dal- Stato rivierasco i diritti di sfruttamento delle
la costa, risorse biologiche (pesca);
- navigazione marittima fi no a 6 miglia dal- 4 una piattaforma continentale che può
la costa, estendersi oltre 200 miglia dalla linea di
- navigazione marittima fi no a 12 miglia base e che costituisce il prolungamento na-
dalla costa, turale, sotto il livello del mare, del territorio
- navigazione marittima senza alcun limite emerso dello Stato rivierasco, che ha il di-
dalla costa. ritto di sfruttamento delle risorse minerarie
(idrocarburi);
5 oltre i limiti della zona economica esclusiva,
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