Page 24 - Perito assicurativo: esame di idoneità
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D1 RESPONSABILITÀ GIURIDICA IN GENERALE E CIVILE IN PARTICOLARE
- ha responsabilità ridotta qualora sia di-
mostrato il concorso di colpa dell’altro o
degli altri conducenti;
• proprietario del veicolo. Anche se estra-
nei all’incidente o non presenti, il proprieta-
rio del veicolo o l’usufruttuario o l’acquirente
con patto di riservato dominio o il locatario
con facoltà di riscatto sono responsabili in
solido (congiuntamente) con il conducente
se non dimostrano che la circolazione del
veicolo è avvenuta contro la loro volontà o a
loro insaputa (v. § D2.2).
Responsabilità contrattuale
Per i danni cagionati in incidenti stradali la
responsabilità civile incombe su:
• conducente. Nella circolazione stradale in
caso di scontro fra veicoli vige il principio di
pari responsabilità se non si dimostri di aver
fatto il possibile per evitare l’incidente (art.
2054 CC): ciascuno dei conducenti coinvol-
ti in un incidente è ritenuto responsabile in
concorso fi nché non dimostri il contrario (v.
§ D2) e pertanto il conducente: Responsabilità civile di conducente e proprietario del
- non ha responsabilità quando sia dimo- veicolo
strata l’esclusiva colpevolezza dell’altro Quiz per l’esame
Quiz per l’esame
o degli altri conducenti;
D1 - RESPONSABILITÀ GIURIDICA IN GENERALE E CIVILE IN PARTICOLARE
In caso di sinistro, il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente: P1162
1 sempre, salvo che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. V F
2 sempre. V F
3 solo nei casi di responsabilità accertata dalle Autorità competenti. V F
Risposte vere: P1162: 1
D1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE
DA FATTO ILLECITO
La responsabilità civile si fonda sull’obbli-
go di risarcimento in capo a chiunque cagiona
a terzi un danno ingiusto: è la cosiddetta “re-
sponsabilità da fatto illecito”, altrimenti detta re-
sponsabilità extracontrattuale (per distinguerla
dall’altra, generale forma di responsabilità civi-
le che trova la sua fonte nel contratto).
Può comportare il diritto di rivalsa sull’assi-
curato da parte dell’impresa assicuratrice.
La produzione di danni nel contesto della Responsabilità civile da fatto illecito
circolazione stradale è fattispecie collocabi-
le, dal punto di vista sistematico e nell’ambito
dell’ordinamento privatistico, nel contesto della
responsabilità civile da fatto illecito.
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