Page 16 - Perito assicurativo: esame di idoneità
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B1      TEMATICHE GENERALI



              formatori del Codice anche la tutela della salu-  normativa. Sebbene il complesso delle norme
              te delle persone nonché la tutela dell’ambiente   che regolano la circolazione stradale non abbia
              nella circolazione stradale. Anche tali fi nalità,   ancora assunto la veste di diritto, perché non
              come la sicurezza stradale, rientrano tra le fi -  è oggetto di studio organico, per completare il
              nalità primarie di ordine sociale ed economico   quadro delle norme e dei principi che regolano
              perseguite dallo Stato.               questa complessa materia, è opportuno fare un
                 Per garantire queste fi nalità il Governo co-  breve cenno alle fonti del diritto della circola-
              municherà annualmente al Parlamento l’esito di   zione.
              indagini periodiche riguardanti i profi li sociali, am-
              bientali ed economici della circolazione stradale.  B1.1.3   Glossario termini giuridici
                                                              circolazione stradale
               B1.1.2   Fonti del diritto              Per chiarire ai non specialisti il signifi cato
                 Sono fonti del diritto tutti quei fatti o atti   di alcuni termini usati nel testo se ne riporta qui
              giuridici da cui trae origine una certa disciplina   una sintetica defi nizione anche se non sempre
                                                    rigorosa.

               Ammenda             È la pena pecuniaria delle contravvenzioni.
               Arresto             È la pena detentiva per le contravvenzioni.
               Autorizzazione      Provvedimento dell’autorità amministrativa che consente al destina-
                                   tario l’esercizio di un’attività verifi cata non essere in contrasto con
                                   l’interesse pubblico.
               Caso fortuito       Evento non voluto dall’agente, nel cui operato non può ravvisarsi nè
                                   dolo, nè colpa e neanche semplice leggerezza.
               Colpa               Comportamento antigiuridico che produce un evento dannoso non
                                   voluto, anche se previsto o prevedibile. Un delitto è colposo quando
                                   l’evento da cui dipende non è voluto e si verifi ca per negligenza o im-
                                   prudenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ecc.
               Concessione         Provvedimento che attribuisce ai destinatari dei diritti prima non pos-
                                   seduti neanche in astratto.
               Concorso formale    Violare, con una medesima azione od omissione, diverse disposizioni
                                   di legge, o più volte la stessa disposizione.
               Concorso materiale  Commettere più violazioni con più azioni od omissioni diverse fra loro.
               Confi sca            Sottrazione defi nitiva di un bene privato che viene devoluto al fi sco.
               Contravvenzione     Reato che si distingue dal delitto perché non sono qui necessarie la
                                   volontarietà e la lesione del diritto altrui. Può essere punita con una
                                   pena detentiva (arresto) o pecuniaria (ammenda). Quasi tutti i reati
                                   previsti dal Codice della strada si possono qualifi care contravven-
                                   zioni.
               Delitto             Reato commesso volontariamente e con lesione del diritto altrui. Può
                                   essere punito con una pena detentiva (reclusione) e/o pecuniaria
                                   (multa). V. anche Dolo e Colpa. Tra i reati previsti dal Codice della
                                   strada si possono considerare delitti quelli collegati all’omissione di
                                   soccorso di cui all’art. 189, cc. 9 bis e 9 ter, CDS.
               Diritto soggettivo  Potere garantito da una norma giuridica di agire direttamente per la
                                   tutela di un proprio bene, anche quando vi sia contrasto col pubblico
                                   interesse.
               Dolo                Consapevolezza di produrre con la propria condotta un evento con-
                                   trario alla legge: un delitto è doloso quando l’evento dannoso da cui
                                   dipende è voluto e previsto.


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