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F7 INGRESSO E SOGGIORNO IN ITALIA DEI CITTADINI STRANIERI
vece, devono possedere determinati requi- generale, alcun tipo di controllo né doganale
siti e richiedere l’iscrizione all’anagrafe del né relativo alle persone ai fi ni della sicurezza
comune in cui dimorano. mentre alle frontiere con paesi aderenti alla
In attesa del rilascio del certifi cato di iscri- convenzione di Schengen ma non alla UE si
zione anagrafi ca (cd. “attestazione di soggior- applicano controlli doganali e limitazioni all’im-
no”) da parte del comune in cui si sono iscritti, portazione ed esportazione di denaro e beni
i cittadini UE documentano la liceità del loro ma non controlli sull’identità delle persone.
soggiorno in Italia attraverso la ricevuta rila- Alle frontiere con Paesi aderenti alla UE
sciata dallo stesso comune attestante l’avvio ma non alla convenzione di Schengen sono
delle procedure di iscrizione anagrafi ca. previsti controlli sull’identità delle persone ma
I cittadini europei e i loro familiari, anche non controlli doganali.
extracomunitari, possono essere respinti nel Alle frontiere con Paesi non appartenen-
momento in cui cerchino di entrare nel nostro ti alla UE e non aderenti alla convenzione di
Paese se non sono in possesso dei documenti Schengen sono previsti controlli doganali, con
necessari o per motivi di sicurezza dello Stato, limitazioni di esportazione e importazione di
per motivi imperativi di pubblica sicurezza ed beni e di valuta, e sull’identità delle persone.
altri motivi di ordine, sicurezza e sanità pubbli- Lo Stato UE che non fa parte dell’area
ca. Per tutti questi motivi o qualora siano venu- Schengen (nome con cui i paesi membri del
te meno le condizioni che hanno determinato il trattato in questione indicano l’insieme dei terri-
diritto di soggiorno, gli stessi possono essere tori su cui il trattato stesso è applicato) è l’Irlan-
successivamente allontanati con provvedimen- da, in base ad una clausola di opt-out, nonché
to del Prefetto, se del caso coattivo, eseguito Romania, Bulgaria, Croazia e Cipro. Gli Stati
eventualmente dal Questore. terzi che partecipano a Schengen sono Islan-
da, Norvegia, Lichtenstein e Svizzera. Fino a
F7.2 INGRESSO E SOGGIORNO quando uno Stato non ha attuato tutti gli ac-
CITTADINI EXTRA UE corgimenti tecnici necessari per aderire all’area
Gli stranieri (extra UE) non hanno diritto di Schengen, può mantenere, in via provvisoria,
libera circolazione e soggiorno in Italia ma sono controlli alla frontiera. Ogni Stato, peraltro, può
sottoposti ad un regime giuridico particolare che sospendere l’uso del trattato per un limitato pe-
ne condiziona l’ingresso e la permanenza. riodo e per motivi specifi ci.
Sono soggetti a controlli di frontiera, doga-
nali, valutari e sanitari.
Gli stranieri (extra UE) dei Paesi che ap-
plicano la convenzione di Schengen possono
fare ingresso o transitare in Italia a determina-
te condizioni (attraverso i valichi di frontiera,
con passaporto o documento equivalente, con
documenti giustifi cativi, con mezzi fi nanziari
suffi cienti, con valido visto se previsto, se non
sono segnalati).
Il visto viene apposto su passaporto o do-
cumento equivalente.
Il soggiorno comporta la richiesta del per-
messo di soggiorno.
Con gli accordi di Schengen si fa riferimen-
to a un trattato che coinvolge sia alcuni Stati
membri dell’Unione europea sia Stati terzi, con
il quale si mira ad eliminare i controlli alle fron-
tiere comuni e introdurre un regime di libera
circolazione per i cittadini degli Stati fi rmatari.
Alle frontiere con Paesi UE aderenti alla
convenzione di Schengen non si applica, in Ingresso e soggiorno in Italia di cittadini stranieri
(extra UE)
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