Page 50 - Modifiche veicoli senza collaudo UMC
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NOTE DI APPROFONDIMENTO
[2] Con particolare riferimento a visita e prova per approvazione e aggiornamento
carta di circolazione / DU ai sensi dell’art. 78 CDS (ad es., gancio di traino, sosti-
tuzione bombola GPL, impianto a GPL o CNG, sostituzione pneumatici, ecc.). Per
quanto attiene alla visita e prova dei veicoli ai sensi dell’art. 75 CDS, la quasi totali-
tà delle operazioni rientrano tra quelle considerate indiff eribili dalla DGM e pertanto
vengono eff ettivamente svolte presso i competenti uffi ci della DGM. Tuttavia, per
eff etto del DM 8.1.2021 le operazioni specifi camente individuate da detta norma
non richiedono più la visita e prova ma solamente l’aggiornamento del documento
di circolazione.
[3] Con riferimento alla data di scadenza.
[4] V. anche circolare DPS 5.6.2020, prot. n. 300/A/3977/20/115/28, e circolare
22.10.2020, prot. n. 300/A/7923/20/101/3/3/9.
MISURE E CAUTELE DA ADOTTARE NELLO SVOLGIMENTO DELLE
OPERAZIONI TECNICHE DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19
Le operazioni tecniche svolte ai sensi degli artt. 75 e 78 CDS di competenza degli
UMC richiedevano la massima cautela con particolare riferimento a quelle eff ettuate
in regime di legge n. 870/1986 (cd. “conto privato”). A tal fi ne la DGM ha predisposto
le seguenti linee guida generali:
• le verifi che e prove presso le sedi dei centri privati richiedenti la prestazione o da
essi predisposte in territorio provinciale, dovevano essere limitate, per quanto pos-
sibile e sulla base delle valutazioni e dei riscontri appannaggio di ogni direttore, alle
strutture (piste, aree di prova) poste nella provincia sede dell’UMC;
• il richiedente doveva garantire di aver adottato le misure di prevenzione sanitaria
previste nelle direttive emanate dalla Protezione civile e recepite negli accordi fra
il Governo e le parti sociali, ivi compreso l’utilizzo dei DPI messi a disposizione a
cura del richiedente.
A tal proposito v. DL 17.3.2020 n. 18, convertito nella legge 24.4.2020 n. 27, circola-
re 16.3.2020, prot. n. 1565, circolare 23.3.2020, prot. n. 1735, circolare 16.4.2020,
prot. n. 2394, e circolare 1.4.2020, prot. n. 10089, che conferma l’elenco delle attività
indifferibili da rendere in presenza presso gli Uffi ci della DGM nonostante la sospen-
sione delle attività per effetto delle misure adottate per il contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, la circolare 30.4.2020, prot. n. 2807, ha sostituito la circolare 16.4.2020, prot.
n. 2394, apportando modifi che, in particolare, in materia di:
• attività indiff eribili da rendersi in presenza a partire dal 4.5.2020 e dal 20.5.2020;
• linee guide per effettuare le verifi che e prove presso le sedi dei centri privati richie-
denti.
L’elenco delle attività indifferibili di cui alla circolare 30.4.2020, prot. n. 2807, è stato
aggiornato con circolare 8.5.2020, prot. n. 2999.
In sintesi, nella fase iniziale dell’emergenza gli uffi ci del DMS garantivano le seguenti
attività indiff eribili:
• visita e prova e immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla
gestione dell’emergenza sanitaria e dei servizi di trasporto pubblico (autobus,
mezzi di soccorso, ecc.),
• visita e prova e immatricolazione dei veicoli con titolo adibiti al trasporto di merci e
persone,
• visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o il trasporto di per-
sone disabili,
• visite periodiche ATP limitatamente ai veicoli che effettuano, nel periodo in questio-
ne, trasporti in ambito internazionale,
• immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, limitatamen-
te alle operazioni tecniche e amministrative di competenza degli UMC.
Successivamente, gli uffi ci del DMS garantivano, a decorrere dal 4.5.2020 oppure
dal 25.5.2020, lo svolgimento delle seguenti attività indiff eribili:
• visita e prova e immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime ex leg-
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