Page 49 - Modifiche veicoli senza collaudo UMC
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Note di approfondimento
                  (1)  V. circolare MCTC 16.7.1987 n. 125/87.
                  (2)  V. art. 234 regolamento CDS.
                  (3)  Nel presente testo, le procedure e le modalità di approvazione sono state defi nite
                   per le varie tipologie di trasformazione o di allestimento sulla base della normativa
                   attualmente in vigore e che, di volta in volta, viene richiamata.

                    Può accadere, tuttavia, che il funzionario dell’UMC che effettua la visita e prova ri-
                   chieda la presentazione di eventuali documenti integrativi rispetto a quelli elencati
                   o possa ritenere inutili alcuni di essi: si ribadisce che le procedure ed i documenti
                   elencati sono previsti da norme o circolari ministeriali o in loro specifi ca assenza da
                   prassi consolidate.
                    La disciplina relativa alla installazione dei dispositivi di equipaggiamento e degli
                   accessori (luci di posizione laterali, dispositivi di protezione posteriore e laterale, luci
                   di ingombro, pannelli retrorifl ettenti posteriori, ecc.), contenuta in direttive comunitarie
                   recepite nell’ordinamento interno da DM, si fa rinvio ad altra parte ove sono state
                   esposte in modo particolareggiato le norme generali di installazione dei citati disposi-
                   tivi, le verifi che e le rilevazioni che devono essere eff ettuate durante la visita e prova
                   per l’approvazione del veicolo completo di carrozzeria.
                  (4)  Durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state introdotte specifi che
                   proroghe e deroghe in materia di visita e prova dei veicoli che riguardano i seguenti
                   argomenti.
                    PROROGHE PER LA VISITA E PROVA DEI VEICOLI (COLLAUDI E REVISIONI)
                   DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

                   Per effetto delle misure adottate per il contenimento e gestione dell’emergenza epi-
                   demiologica da COVID-19 la circolazione dei veicoli da sottoporre a visita e pro-
                   va ai sensi degli artt. 75, 78, 80 CDS entro il 31.7.2020 è stata autorizzata fi no al
                   31.10.2020.
                    Successivamente, l’autorizzazione alla circolazione dei suddetti veicoli da sottoporre
                   a visita entro il 30.9.2020 ed entro il 31.12.2020 è stata estesa fi no al 28.2.2021 (V.
                   art. 49 DL n. 76/2020, convertito, con modifi cazioni, nella legge 11.9.2020 n. 120)
                    Parallelamente è stata emanata apposita normativa della UE che ha introdotto de-
                   roghe in materia di scadenza delle revisioni che, tuttavia, doveva essere coordinata
                   con la normativa nazionale.
                    Pertanto, in estrema sintesi, sono state via via introdotte proroghe (v. prime disposi-
                   zioni applicative fornite con circolare DPS 24.3.2020, n. 300/A2309/20/115/28, suc-
                   cessivamente aggiornata a seguito dell’evoluzione della normativa.) per:
                   • la scadenza delle revisioni ai sensi dell’art. 80 CDS e delle specifi che norme
                     UE di determinate categorie di veicoli (in relazione alla scadenza originaria) fi no ad
                     aprile 2022;
                   • la visita e prova dei veicoli ai sensi dell’art. 75 e dell’art. 78 CDS di determinate
                     categorie di veicoli fi no a febbraio 2021 (v. tabella sottostante).
                             Scadenza COLLAUDI - Emergenza COVID-19 [1] [4]
                    Collaudi   Termine per eff ettuazione   Circolazione prorogata fi no a
                               visita e prova [3]
                    Art. 75 e art 78  al 17.3.2020 ed entro il   31.10.2020
                    CDS [2]    31.7.2020
                               dopo 31.7.2020 ed entro il   31.12.2020
                               30.9.2020
                               dopo 30.9.2020 ed entro il   28.2.2021
                               31.12.2020
                   _____
                   [1]  V. art. 49 DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modifi cazioni, nella legge 11.9.2020
                      n. 120, che ha modifi cato l’art. 92 DL n. 18/2020, convertito, con modifi cazioni,
                      nella legge n. 27/2020 .


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