Page 53 - Modifiche veicoli senza collaudo UMC
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Art. 78
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Modifi che delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione
1 . I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita e prova presso gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifi che alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipag-
giamento indicati negli articoli 71 e 72 , oppure sia stato sostituito o
modifi cato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, sono individuate le
tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali,
anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone
con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo perio-
do non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite,
altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggior-
namento della carta di circolazione (1) . Entro sessanta giorni dall’ap-
provazione delle modifi che, gli uffici competenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffi ci
del P.R.A. solo ai fi ni dei conseguenti adeguamenti fi scali.
2 . Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e fun-
zionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere
modifi cati solo previa presentazione della documentazione prescritta
dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli
accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
3 . Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifi che alle caratteristiche indicate nel certifi cato di omologazione
o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio
modifi cato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova ovvero circola con un veicolo al quale sia stato
sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con
esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro
1.731,00.
4 . Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
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(1) Periodi inseriti dalla legge 11.9.2020 n. 120 di conversione del DL 16.7.2020 n. 76.
A seguito del contenuto di tale modifi ca è stato emanato il DM 8.1.2021 , entrato in
vigore il 13.2.2021. Detta norma ha elencato le modifi che dei veicoli che richiedono
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