Page 34 - Digital forensics
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F Intervento di alcuni soggetti nell’ambito delle indagini
informatiche
indagini preliminari e, spesso ancora prima, nell’ambito di una fase di polizia ammi-
nistrativa (es. accertamenti tributari, accertamenti in tema di frode nel commercio,
accessi, ispezioni, verifi che, ecc.), sulla scena del crimine e che possono, altresì,
distinguersi, dal punto di vista funzionale, in consulenti dell’accusa (comprendendo
in tale area anche quelli della PG) e consulenti della difesa.
Tali soggetti possono essenzialmente essere così distinti:
• ausiliario di PG (ex art. 348, c. 4, CPP),
• consulente tecnico del PM (ex art. 359 e 360 CPP),
• consulente tecnico di parte (ex art. 392 decies CPP),
• perito del giudice (ex art. 221 CPP).
Attualmente, a seguito dell’aff ermarsi della digital forensics si è fatta sempre
più strada un’ulteriore fi gura, sempre più specializzata nell’ambito dell’informatica
forense: il digital forensics Expert.
F1 AUSILIARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Il legislatore nel Codice di procedura penale, all’art. 348, c. 4, prevede la fi gura
dell’ausiliario di PG, specifi cando: "La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziati-
va o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richie-
dono specifi che competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non
possono rifi utare la propria opera.".
La norma pone in evidenza che, nel corso delle indagini preliminari, quando
sono necessarie determinate competenze tecnico-scientifi che, la PG può avvalersi
di persone qualifi cate che non possono rifi utare la loro opera. Per capire che cosa
intende il legislatore con il termine persone "idonee", e quali siano le potestà e le
responsabilità alle stesse attribuite, possiamo sintetizzare tali caratteristiche nel se-
guente modo:
• riprendendo quanto sancito dalla Corte di cassazione (441) secondo cui: "Qualsi-
asi atto compiuto dall’Ausiliario di PG nelle sue funzioni, è da considerarsi un atto
stesso della Polizia Giudiziaria", esso assume la qualifi ca di pubblico uffi ciale e
opera sotto la direzione e il controllo della PG;
• rifacendoci ai requisiti necessari per svolgere tale pubblica funzione, che sono:
speciali competenze tecniche; assenza di condanne; maggiore età; nessuna
interdizione; nessuna misura di sicurezza e prevenzione; nessun interesse nel
procedimento; nessuna cancellazione da Albi professionali (se iscritto);
• tenendo conto che l’ausiliario di PG (442) è un soggetto che non può rifi utare la
propria opera poiché, in virtù della qualifi ca rivestita, incorrerebbe nella violazio-
ne di cui all’art. 328 CP (Rifi uto di atti d’uffi cio - Omissione).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, tenuto conto, nel caso di species, del
processo di digitalizzazione globale e dell’evidente inadeguatezza delle norme pro-
cessuali al cospetto della realtà operativa, può accadere che la PG, nel corso delle
ordinarie attività d’Istituto, possa avere la necessità di procedere d’iniziativa, nel ri-
spetto dei poteri tributati dagli artt. 352 e ss. CPP, e quindi in assenza di un "decreto
di perquisizione dell’autorità giudiziaria", ad una perquisizione, anche informatica.
Dal punto di vista operativo si possono aprire, sinteticamente, due scenari:
(441) Cass., sez. VI, 5.12.1995, n. 2675, agli esperti nominati dall’autorità giudiziaria a norma dell’art.
348, c. 4, CPP, come del resto ai consulenti nominati dal p.m. ai sensi dell’art. 359 CPP (e non solo
dell’art. 360 CPP), spetta la qualifi ca di pubblico uffi ciale.
(442) Cass., sez. V, 15.10.2015, n. 46827, si sottolinea che in tema di indagini preliminari, può essere
nominato ausiliario di polizia giudiziaria per lo svolgimento di attività tecniche - nella specie di inter-
pretariato - anche colui il quale sia stato già sentito come persona informata sui fatti, non essendo
prevista dal codice di procedura penale alcuna forma di incompatibilità.
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