Page 29 - Digital forensics
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E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI ESTRATTI DALL’ANALISI
IN FASE DI INDAGINE E IN FASE DIBATTIMENTALE
Una volta acquisiti i dati digitali, il digital forensic expert deve occuparsi di ana-
lizzarli scientifi camente alla ricerca di elementi processualmente rilevanti. Attraver-
so specifi ci software è possibile estrapolare dal contenuto dei fi le tutta una serie di
informazioni che possono risultare utili ai fi ni delle strategie processuali delle parti
(335). Ovviamente, la quantità e la qualità delle informazioni utili estrapolabili sono
direttamente proporzionali alla complessità dello strumento software ed alla compe-
tenza del consulente tecnico che lo utilizza. Giuridicamente, le norme di riferimento
sono diverse a seconda della fase procedimentale in cui si rende necessaria l’a-
nalisi: "in sede di indagine preliminare sarà possibile, alternativamente, procedere
ad accertamenti tecnici (artt. 359 e 360 CPP) o ad incidente probatorio (artt. 392 e
ss. CPP); in sede dibattimentale, invece, sarà possibile utilizzare lo strumento della
perizia (artt. 220 e ss. CPP)" (336).
Gli accertamenti tecnici si collocano nel Titolo V del CPP, nella parte relativa alle
attività proprie del pubblico ministero (PM) nella fase delle indagini preliminari: il PM
che svolge l’indagine (337) deve raccogliere tutti gli elementi probatori necessari ad
esercitare o meno l’azione penale. In questa fase l’AG inquirente, infatti, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 50, 358 e 405 CPP deve svolgere indagini a 360° ri-
cercando tutti gli elementi utili ovvero anche quelli a favore della persona che è sot-
toposta alle indagini. L’attività di indagine del PM, a mente del disposto dell’art. 358
CPP, consiste nel compimento di "ogni attività necessaria ai fi ni indicati nell’art 326,
indagini necessarie per le determinazioni inerenti l’azione penale e svolge, altresì,
accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini".
La giurisprudenza (338) ha chiarito che la nozione di accertamento riguarda non
(335) A seconda dei casi si dovranno analizzare: documenti (DOC, XLS, PDF, ecc.); immagini; posta elet-
tronica; navigazione web; chat e instant messaging; database; fi le di log; registri di sistema; Active
Data Stream; fi le cancellati; fi le nascosti; slack space; bad blocks; fi le cifrati; partizioni cifrate; parti-
zioni nascoste; memorie volativi (RAM). La metodologia di analisi varia considerevolmente al variare
della tipologia di File System e del sistema operativo eventualmente installato sul supporto originale.
(336) Torre, Aspetti giuridici e tecnici relativi al trattamento della prova digitale nel processo penale. La
prova informatica nella legge 18.3.2008, n. 48, in Informatica e Diritto, cit., p. 27.
(337) Curtotti, L’inadeguatezza delle norme al cospetto della nuova realtà investigativa e le soluzioni giu-
ridiche percorribili, in Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. Norme, tecniche, scien-
ze, logica, cit., p. 169, specifi cano lo stato della realtà giuridica italiana caratterizzata dal fatto che
dopo l’intervento del pubblico ministero, sulla scena del crimine la polizia giudiziaria è legittimata a
compiere attività di natura tecnico-scientifi ca nelle forme dei rilievi irripetibili (senza le garanzie del
contraddittorio) o degli accertamenti ripetibili, alle volte anche per mezzo di una delega, oltre che
degli accertamenti irripetibili posti in essere ai sensi dell’art. 360 CPP in qualità di consulente tecni-
co del PM. Nel manuale vengono evidenziate delle evidenti distonie tra quanto previsto dal codice
di rito rispetto a quanto avviene nella realtà causate da dei vuoti normativi che ledono i diritti difen-
sivi, che creano dei rallentamenti e delle ineffi cienze generando una situazione di incertezza tra gli
operatori(investigatori, magistrati, difensori) che si ripercuotono, a loro volta, non solo sul buon an-
damento dei singoli processi ma anche sull’intero sistema penale.
(338) Cass., sez. I, 14.3.1990, n. 301, e ancora, recentemente, Cass., sez. VI, 20.12.2018, n. 15838, [se-
condo la Suprema Corte] nella nozione di accertamento in ipotesi irripetibile (art. 360 del CPP) non
rientrano le attività che si risolvono nella constatazione o nella raccolta di dati materiali pertinenti al
reato o alla sua prova, che si esauriscono in semplici rilievi, bensì vi rientrano solo le attività che si
risolvono nello studio e nella elaborazione critica di tali rilievi, defi nibili come irripetibili se non sono
più riproducibili in dibattimento se non con la defi nitiva perdita dell’informazione probatoria o della
sua genuinità. Per l’eff etto, non sono qualifi cabili come accertamenti tecnici, ai fi ni della possibile
applicabilità della disciplina di cui all’ art. 360 del CPP, i prelievi di polvere da sparo, l’esaltazione e
successiva estrazione delle impronte digitali, l’estrazione di copia di fi le da un computer, l’attività di
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