Page 29 - Digital forensics
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               E  PRESENTAZIONE DEI RISULTATI ESTRATTI DALL’ANALISI
                   IN FASE DI INDAGINE E IN FASE DIBATTIMENTALE

                   Una volta acquisiti i dati digitali, il digital forensic expert deve occuparsi di ana-
               lizzarli scientifi camente alla ricerca di elementi processualmente rilevanti. Attraver-
               so specifi ci software è possibile estrapolare dal contenuto dei fi le tutta una serie di
               informazioni che possono risultare utili ai fi ni delle strategie processuali delle parti
               (335). Ovviamente, la quantità e la qualità delle informazioni utili estrapolabili sono
               direttamente proporzionali alla complessità dello strumento software ed alla compe-
               tenza del consulente tecnico che lo utilizza. Giuridicamente, le norme di riferimento
               sono diverse a seconda della fase procedimentale in cui si rende necessaria l’a-
               nalisi: "in sede di indagine preliminare sarà possibile, alternativamente, procedere
               ad accertamenti tecnici (artt. 359 e 360 CPP) o ad incidente probatorio (artt. 392 e
               ss. CPP); in sede dibattimentale, invece, sarà possibile utilizzare lo strumento della
               perizia (artt. 220 e ss. CPP)" (336).
                   Gli accertamenti tecnici si collocano nel Titolo V del CPP, nella parte relativa alle
               attività proprie del pubblico ministero (PM) nella fase delle indagini preliminari: il PM
               che svolge l’indagine (337) deve raccogliere tutti gli elementi probatori necessari ad
               esercitare o meno l’azione penale. In questa fase l’AG inquirente, infatti, ai sensi del
               combinato disposto degli artt. 50, 358 e 405 CPP deve svolgere indagini a 360° ri-
               cercando tutti gli elementi utili ovvero anche quelli a favore della persona che è sot-
               toposta alle indagini. L’attività di indagine del PM, a mente del disposto dell’art. 358
               CPP, consiste nel compimento di "ogni attività necessaria ai fi ni indicati nell’art 326,
               indagini necessarie per le determinazioni inerenti l’azione penale e svolge, altresì,
               accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini".
                   La giurisprudenza (338) ha chiarito che la nozione di accertamento riguarda non

                 (335) A seconda dei casi si dovranno analizzare: documenti (DOC, XLS, PDF, ecc.); immagini; posta elet-
                   tronica; navigazione web; chat e instant messaging; database; fi le di log; registri di sistema; Active
                   Data Stream; fi le cancellati; fi le nascosti; slack space; bad blocks; fi le cifrati; partizioni cifrate; parti-
                   zioni nascoste; memorie volativi (RAM). La metodologia di analisi varia considerevolmente al variare
                   della tipologia di File System e del sistema operativo eventualmente installato sul supporto originale.
                 (336) Torre, Aspetti giuridici e tecnici relativi al trattamento della prova digitale nel processo penale. La
                   prova informatica nella legge 18.3.2008, n. 48, in Informatica e Diritto, cit., p. 27.
                 (337) Curtotti, L’inadeguatezza delle norme al cospetto della nuova realtà investigativa e le soluzioni giu-
                   ridiche percorribili, in Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. Norme, tecniche, scien-
                   ze, logica, cit., p. 169, specifi cano lo stato della realtà giuridica italiana caratterizzata dal fatto che
                   dopo l’intervento del pubblico ministero, sulla scena del crimine la polizia giudiziaria è legittimata a
                   compiere attività di natura tecnico-scientifi ca nelle forme dei rilievi irripetibili (senza le garanzie del
                   contraddittorio) o degli accertamenti ripetibili, alle volte anche per mezzo di una delega, oltre che
                   degli accertamenti irripetibili posti in essere ai sensi dell’art. 360 CPP in qualità di consulente tecni-
                   co del PM. Nel manuale vengono evidenziate delle evidenti distonie tra quanto previsto dal codice
                   di rito rispetto a quanto avviene nella realtà causate da dei vuoti normativi che ledono i diritti difen-

                   sivi, che creano dei rallentamenti e delle ineffi cienze generando una situazione di incertezza tra gli
                   operatori(investigatori, magistrati, difensori) che si ripercuotono, a loro volta, non solo sul buon an-
                   damento dei singoli processi ma anche sull’intero sistema penale.
                 (338) Cass., sez. I, 14.3.1990, n. 301, e ancora, recentemente, Cass., sez. VI, 20.12.2018, n. 15838, [se-
                   condo la Suprema Corte] nella nozione di accertamento in ipotesi irripetibile (art. 360 del CPP) non
                   rientrano le attività che si risolvono nella constatazione o nella raccolta di dati materiali pertinenti al
                   reato o alla sua prova, che si esauriscono in semplici rilievi, bensì vi rientrano solo le attività che si
                   risolvono nello studio e nella elaborazione critica di tali rilievi, defi nibili come irripetibili se non sono
                   più riproducibili in dibattimento se non con la defi nitiva perdita dell’informazione probatoria o della
                   sua genuinità. Per l’eff etto, non sono qualifi cabili come accertamenti tecnici, ai fi ni della possibile
                   applicabilità della disciplina di cui all’ art. 360 del CPP, i prelievi di polvere da sparo, l’esaltazione e
                   successiva estrazione delle impronte digitali, l’estrazione di copia di fi le da un computer, l’attività di



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