Page 30 - Digital forensics
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E         Presentazione dei risultati estratti dall’analisi in fase
                    di indagine e in fase dibattimentale


              la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova,
              che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione cri-
              tica, necessariamente soggettivi e, perlopiù, su base tecnico-scientifi ca. La distin-
              zione trova testuale conferma normativa in ripetute disposizioni del nuovo codice
              che menzionano separatamente i termini "rilievi" ed "accertamenti", con l’implicita
              assunzione, per ciascuno, del signifi cato specifi co precedentemente delineato.
                 Le predette attività necessitano di una particolare competenza e, non consi-
              stendo in una mera raccolta di dati, richiedono valutazioni personali e/o la presenza
              di "persone idonee": per l’accertamento tecnico tali persone sono i "periti" nominati
              dall’Accusa e i "consulenti tecnici" nominati, eventualmente, dalla Difesa.

              E1 ACCERTAMENTO PERITALE
                 La gestione processuale dei reperti informatici è stata inizialmente considerata
              dal sistema giuridico nazionale come attività eseguibile da soggetti privi di forma-
              zione tecnico-specifi ca. Quest’ultima aff ermazione partiva dal presupposto che un
              tempo la diff usione di massa del personal computer, sempre più vissuto dall’utente
              come un comune elettrodomestico, aveva sviluppato un orientamento consolidato,
              nella stessa giurisprudenza, secondo cui nessuna competenza particolare era ne-
              cessaria per gestire il dato informatico.
                 Tale orientamento è andato via via modifi candosi a seguito del recepimento di
              direttive e linee guida sovranazionali che hanno consentito di giungere ad una fa-
              ticosa e reticente ammissione: "i reperti digitali debbono essere trattati in modo da
              preservare la loro integrità, ove possibile (339) ". Il semplice indiretto riconoscimen-

              to della necessità di affi ancare il giurista a tecnici qualifi cati, unito alla mancanza
              di chiarezza sull’entità stessa del reperto informatico, all’assenza di protocolli di
              gestione forense e, viceversa, al proliferare di linee guida e delle Best Practices,
              talvolta rivelatesi contraddittorie, hanno contribuito al sorgere di dubbi ed equivoci
              in materia. Successivamente, grazie all’evoluzione tecnico-scientifi ca, è stato pos-
              sibile concentrarsi sul solo dato informatico, considerandolo come un qualche cosa
              di autonomo e quindi di scisso dal supporto fi sico che lo racchiudeva.
                 Tale atteggiamento ha messo in evidenza che lavorare con le digital evidence
              ha un enorme svantaggio ed, al tempo stesso, un corrispondente vantaggio. (340) I
              problemi sorgono, come si è avuto già modo di vedere, con l’immaterialità della pro-
              va con la quale si ha a che fare. Il dato è aleatorio, perciò è facilissimo corromperlo.
              Di contro, il vantaggio, enorme, è che lo stesso può essere "replicato" quante volte
              si vuole senza perderne la qualità o senza corromperne la forma. Questo signifi ca
              che l’operatore esperto dovrebbe lavorare solo con copie del dato sacrifi cabili, com-
              portandosi comunque in maniera che il suo intervento sia quanto più trasparente
              possibile verso la prova. Il suo mandato, infatti, è "non perturbare il dato", qualunque
              azione decida di intraprendere. Pertanto, un’attività tecnico-interpretativa s’intende,
              necessaria e preziosissima proprio in virtù della natura stessa del dato informatico,
              il quale, spesso, si presenta con un formato già fruibile tramite adeguati sistemi
              operativi e software dedicati, ma altre volte deve essere estrapolato e presentato in
              forma leggibile dal consulente (341) stesso ai suoi interlocutori giuristi.

                  estrapolazione di fotogrammi da un supporto video (da queste premesse, la Corte ha escluso do-
                  vesse applicarsi la disciplina sugli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 del CPP relativamen-
                  te all’attività di acquisizione dei fi lmati e delle immagini tratte da un sistema di videosorveglianza).
                (339) Lagi, L’accertamento tecnico ripetibile. La gestione del reperto informatico, in Cybercrime, cit., p.
                  1186.
                (340) Ghirardini-Faggioli, digital forensics, cit., p. 305.
                (341) Cajani-Aterno, Aspetti giuridici comuni delle indagini informatiche, in Computer Forensics e Indagi-


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