Page 33 - Digital forensics
P. 33

F




               F  INTERVENTO DI ALCUNI SOGGETTI NELL’AMBITO DELLE
                   INDAGINI INFORMATICHE

                   La lettura delle norme del Codice di procedura penale dedicate alle attività
               tecnico-scientifi che della PG e del PM porta a ritenere che: sino all’inoltro della
               comunicazione della notizia di reato al PM e, tutt’al più, sino all’emanazione delle
               sue direttive nel caso in cui non sia potuto intervenire tempestivamente, la PG può
               compiere rilievi ed accertamenti urgenti. Successivamente a predetta comunicazio-
               ne, può eseguire solo rilievi atipici e ripetibili, eccetto nel caso in cui venga delegata
               dal PM al compimento di singole attività. La regola è che sta al PM, eventualmente
               coadiuvato dal suo consulente, intervenire nel corso delle indagini preliminari con
               atti di natura tecnico-scientifi ca che si materializzano in rilievi irripetibili ed accer-
               tamenti, che possono, a loro volta, distinguersi in irripetibili e ripetibili. Tale tipo
               di impostazione, che evidenzia una certa inadeguatezza legislativa, sbilanciata a
               favore dell’intervento tecnico del consulente del PM - considerato il dominus - sulla
               scena del crimine, era stata notata, sin da subito, dagli studiosi più attenti del diritto,
               ma successivamente con l’evoluzione tecnologica, nel caso di specie del progres-
               so digitale, si è acuita ulteriormente nella realtà apportando incertezze e carenze
               operative che hanno avuto, e continuano ancora ad avere, signifi cative ricadute su
               un’azione investigativa effi cace e sulla correttezza dell’intero accertamento penale.

                   La limitata autonomia della PG, prevalentemente da un punto di vista normati-
               vo, nell’ambito di questo tipo di indagini, inizia e rischia di penalizzare la fase delle
               investigazioni. I motivi sono da ricercare in più fattori tra loro concomitanti:
               • l’evoluzione (438) del progresso tecnico-scientifi co che ha avuto i suoi rifl essi an-
                 che in campo penalistico;
               •  l’acquisizione da parte delle Forze dell’ordine di alti livelli di professionalità tecnica;
               •  la scelta del legislatore di estendere sensibilmente gli ambiti di autonomia delle
                 indagini "tradizionali" di PG.
                   Ciò che ne discende è un’evidente asincronia tra quanto il Codice di rito con-
               sente di fare agli operatori sulla scena del crimine e quanto questi fanno (439), o
               potrebbero fare, se la normativa fosse meno rigida. Trattasi di una serie eterogenea
               di fi gure che potrebbero essere defi nite con la più generica espressione di "ausi-
               liari tecnico-scientifi ci" (440) che, molte volte, appaiono ed operano nel corso delle


                 (438) Corasanti, Prove digitali e interventi giudiziari sulla rete nel percorso della giurisprudenza di legittimità
                   in Dir. informatica, 3, 2011, pag. 399, pone in evidenza una valida analisi sul rapporto tra evoluzione
                   tecnico-scientifi ca in rapporto al percorso fatto dalla giurisprudenza di legittimità. (..) l’impatto di tali
                   nuovi temi e dei nuovi protagonisti della fase avanzata del web (il cd. "web 2.0") è tale da coinvolgere
                   insieme e direttamente, ed in qualche modo da sconvolgere, il tradizionale ambito applicativo del di-
                   ritto penale in termini di valutazione degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato, ma è di tale inten-
                   sità da far riconsiderare circostanze e contesti, da imporre una revisione critica dello stesso concetto
                   di "evento" che sul piano telematico viene a corrispondere ad una così ampia categoria di fatti umani
                   e di ipotesi di reato corrispondenti da poter costituire un insieme omogeneo di fi gure criminose, sem-
                   pre più qualifi cabili entro un livello defi nitorio di tipo internazionale, che ne descrive i tratti in termini di
                   danno o di pericolo e ne prefi gura, sia pure in modo molto ampio, le connotazioni essenziali. (..).
                 (439) Cass., sez. V, 11.3.2019, n. 15003, a comprova di questa maggiore libertà riconosciuta alla Polizia
                   giudiziaria, la Suprema Corte - in ossequio alla riforma dell’art. 348, c. 3, CPP (legge 26.3.2001, n.
                   128) - ha statuito che la polizia giudiziaria resta libera di procedere autonomamente ad atti di in-
                   dagine, anche non necessari e urgenti, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero
                   della notizia di reato, con la sola condizione che tali atti siano compatibili con le direttive e le dele-
                   ghe eventualmente impartite dal medesimo.
                 (440) Procaccino, La selezione dei consulenti tecnici e la solidità dell’expertise, tra coordinate della soft
                   law e suggestioni comparatistiche, Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine - Norme,
                   tecniche, scienze, logica, cit., p. 222.


                                                                                     219
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38