Page 18 - Digital forensics
P. 18
B Digital forensics: disciplina in costante evoluzione
altresì, aggiornati alcuni articoli del Codice penale relativi a fattispecie incriminatrici
tradizionali, modifi candoli e/o integrandoli in maniera tale da ricomprendere anche
le condotte criminali in ambito informatico. Tra i punti essenziali di questa norma,
che ha avuto un ruolo centrale in tema di criminalità informatica, vanno ricordate le
sottonotate modifi che:
• un prima tipologia di reati sulla quale è intervenuta la predetta legge è quella di
"frodi informatiche", che si diff erenziano dalle frodi tradizionali per il fatto di esse-
re realizzate servendosi dello strumento informatico. Per combattere queste for-
me di impiego fraudolento della nuova tecnologia, si è pensato con l’art. 640 ter
CP, di inserire nel Codice penale una nuova fi gura di reato: la frode informatica,
modellata sulla falsariga del reato di truff a. Per quanto concerne invece l’indebito
utilizzo delle carte di pagamento magnetiche, c’è da sottolineare che, pur essen-
do assimilata ugualmente ad una frode informatica, era già stato disciplinato in
passato con l’art. 12 della legge 5.7.1991 n. 197;
• una seconda tipologia di reati che sono stati regolamentati è quella legata alla
"falsifi cazione di documenti", trattasi di reati perpetrati con un sistema informati-
co. Il primo passo che il legislatore ha ritenuto di fare, è stato quello di introdurre
una clausola generale per fare in modo di assicurare la piena equiparazione
dei documenti informatici a quelli di tipo tradizionale. Attraverso l’introduzione
nel Codice penale dell’art. 491 bis CP, è stata difatti prevista l’applicabilità delle
disposizioni sulla falsità in atti "concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private" in tutti i casi in cui oggetto di falsifi cazione sia un documento
informatico (61), inteso come "qualunque supporto informatico contenente dati o
informazioni aventi effi cacia probatoria o programmi specifi camente destinati ad
elaborarli". Similmente, si è agito nell’ambito della falsifi cazione del contenuto
di comunicazioni informatiche creando con l’art. 617 sexies CP una nuova fatti-
specie di falso in comunicazioni informatiche che, come la norma corrispondente
delle comunicazioni telegrafi che e telefoniche, ricalca lo schema legale del delitto
di falsità in scrittura privata disciplinato dall’art. 485 CP;
• una terza tipologia di reati connessi all’evoluzione tecnologica, sommata alla cre-
scente diff usione di Internet, sono quelli concernenti la tutela dell’integrità dei
dati e dei sistemi informatici in generale. È per questo che è stato inserito nel
Codice l’art. 635 bis CP, in modo da poter reprimere gli atti di danneggiamento
di dati o di sistemi informatici. Con l’art. 615 quinquies CP, inoltre, è stato deciso
di sanzionare condotte sconosciute sino a quel momento, come la diff usione dei
cosiddetti virus informatici o di programmi diretti a danneggiare o interrompere un
sistema informatico. Vi sono poi altre normative inerenti il danneggiamento o la
distruzione di sistemi informatici che vanno ad ampliare norme già preesistenti.
tanto in relazione alla parte fi sica del sistema informatico (hardware), che poteva trovare facile ri-
conoscimento nelle ipotesi classiche del danneggiamento, del furto, ecc., quanto piuttosto, ed in
primo luogo, per le truff e commesse attraverso l’elaboratore nonché per la tutelabilità del software
e del complesso di dati ed informazioni contenute nel sistema informatico stesso. Per i fatti lesivi
del software, i dati e le informazioni contenute negli elaboratori la giurisprudenza è stata controver-
sa, tra chi riteneva di classifi carli tra i beni materiali e quindi già tutelati dal reato previsto dall’art.
635 CP, nei casi di danneggiamento, chi invece si era espresso per l’inapplicabilità delle norme esi-
stenti e quindi riteneva applicabili, di volta in volta, gli artt. 635 CP, 392 CP o anche 420 CP mentre
alcune pronunce giurisprudenziali avevano aff ermato l’applicabilità delle disposizioni penali conte-
nute nella legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, in particolare dell’art. 171, benché (prima dell’en-
trata in vigore del DLG n. 518/1992) si dubitasse in dottrina della confi gurabilità del software come
opera dell’ingegno.
(61) Cass., sez. III, 5.7.2012, n. 37419, nella quale si specifi ca che i dati di carattere informatico conte-
nuti nel computer, in quanto rappresentativi, alla stregua della previsione normativa, di cose, rien-
trano tra le prove documentali.
50