Page 18 - Digital forensics
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B         Digital forensics: disciplina in costante evoluzione




              altresì, aggiornati alcuni articoli del Codice penale relativi a fattispecie incriminatrici
              tradizionali, modifi candoli e/o integrandoli in maniera tale da ricomprendere anche
              le condotte criminali in ambito informatico. Tra i punti essenziali di questa norma,
              che ha avuto un ruolo centrale in tema di criminalità informatica, vanno ricordate le
              sottonotate modifi che:
              •  un prima tipologia di reati sulla quale è intervenuta la predetta legge è quella di
                "frodi informatiche", che si diff erenziano dalle frodi tradizionali per il fatto di esse-
                re realizzate servendosi dello strumento informatico. Per combattere queste for-
                me di impiego fraudolento della nuova tecnologia, si è pensato con l’art. 640 ter
                CP, di inserire nel Codice penale una nuova fi gura di reato: la frode informatica,
                modellata sulla falsariga del reato di truff a. Per quanto concerne invece l’indebito
                utilizzo delle carte di pagamento magnetiche, c’è da sottolineare che, pur essen-
                do assimilata ugualmente ad una frode informatica, era già stato disciplinato in
                passato con l’art. 12 della legge 5.7.1991 n. 197;
              •  una seconda tipologia di reati che sono stati regolamentati è quella legata alla
                "falsifi cazione di documenti", trattasi di reati perpetrati con un sistema informati-
                co. Il primo passo che il legislatore ha ritenuto di fare, è stato quello di introdurre
                una clausola generale per fare in modo di assicurare la piena equiparazione
                dei documenti informatici a quelli di tipo tradizionale. Attraverso l’introduzione
                nel Codice penale dell’art. 491 bis CP, è stata difatti prevista l’applicabilità delle
                disposizioni sulla falsità in atti "concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
                scritture private" in tutti i casi in cui oggetto di falsifi cazione sia un documento
                informatico (61), inteso come "qualunque supporto informatico contenente dati o
                informazioni aventi effi cacia probatoria o programmi specifi camente destinati ad

                elaborarli". Similmente, si è agito nell’ambito della falsifi cazione del contenuto
                di comunicazioni informatiche creando con l’art. 617 sexies CP una nuova fatti-
                specie di falso in comunicazioni informatiche che, come la norma corrispondente
                delle comunicazioni telegrafi che e telefoniche, ricalca lo schema legale del delitto
                di falsità in scrittura privata disciplinato dall’art. 485 CP;
              •  una terza tipologia di reati connessi all’evoluzione tecnologica, sommata alla cre-
                scente diff usione di Internet, sono quelli concernenti la tutela dell’integrità dei
                dati e dei sistemi informatici in generale. È per questo che è stato inserito nel
                Codice l’art. 635 bis CP, in modo da poter reprimere gli atti di danneggiamento
                di dati o di sistemi informatici. Con l’art. 615 quinquies CP, inoltre, è stato deciso
                di sanzionare condotte sconosciute sino a quel momento, come la diff usione dei
                cosiddetti virus informatici o di programmi diretti a danneggiare o interrompere un
                sistema informatico. Vi sono poi altre normative inerenti il danneggiamento o la
                distruzione di sistemi informatici che vanno ad ampliare norme già preesistenti.
                  tanto in relazione alla parte fi sica del sistema informatico (hardware), che poteva trovare facile ri-
                  conoscimento nelle ipotesi classiche del danneggiamento, del furto, ecc., quanto piuttosto, ed in
                  primo luogo, per le truff e commesse attraverso l’elaboratore nonché per la tutelabilità del software
                  e del complesso di dati ed informazioni contenute nel sistema informatico stesso. Per i fatti lesivi
                  del software, i dati e le informazioni contenute negli elaboratori la giurisprudenza è stata controver-
                  sa, tra chi riteneva di classifi carli tra i beni materiali e quindi già tutelati dal reato previsto dall’art.
                  635 CP, nei casi di danneggiamento, chi invece si era espresso per l’inapplicabilità delle norme esi-
                  stenti e quindi riteneva applicabili, di volta in volta, gli artt. 635 CP, 392 CP o anche 420 CP mentre
                  alcune pronunce giurisprudenziali avevano aff ermato l’applicabilità delle disposizioni penali conte-
                  nute nella legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, in particolare dell’art. 171, benché (prima dell’en-
                  trata in vigore del DLG n. 518/1992) si dubitasse in dottrina della confi gurabilità del software come
                  opera dell’ingegno.
               (61) Cass., sez. III, 5.7.2012, n. 37419, nella quale si specifi ca che i dati di carattere informatico conte-
                  nuti nel computer, in quanto rappresentativi, alla stregua della previsione normativa, di cose, rien-
                  trano tra le prove documentali.


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