Page 21 - Digital forensics
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               C  OGGETTO DELLA DIGITAL FORENSICS: LA PROVA
                   INFORMATICA

                   L’incessante e rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, dischiudendo
               nuovi orizzonti alle conoscenze, inevitabilmente non poteva che preconizzare una
               sempre maggior diff usione della digital evidence nel mondo giuridico, in tutti i suoi
               aspetti. A partire dal progetto "Evidence" (147), una delle tematiche implicate dalla
               predetta rifl essione ha riguardato sicuramente il tema delle prove (148), soprattutto
               in relazione a quel materiale conseguente allo sviluppo delle nuove tecnologie, in
               particolare di quelle informatiche. Invero, se è vero che per un certo verso attra-
               verso questi strumenti si possono commettere dei reati è altrettanto vero che attra-
               verso i medesimi strumenti quei reati (gli stessi ed altri) possono essere accertati.
               Questi strumenti di accertamento, quasi sempre, non sono disciplinati normativa-
               mente. Tuttavia, la vocazione accertativa del processo penale riconosce loro una
               signifi cativa valenza.
                   Inizialmente, è la giurisprudenza (149) - nel vuoto normativo - a farsi interprete
               delle modalità e della legittimità di simili strumenti, tanto che l’esigenza di accerta-
               mento della "verità" non ha spinto solo verso il ricorso a questi strumenti ma ne ha
               raff orzato, al tempo stesso, il loro uso (150), attraverso interpretazioni e ricostruzioni
               che spesso dilatano il raggio di operatività delle disposizioni esistenti. Il passpartout
               è rappresentato dalla presenza dell’art. 189 CPP "Prove non disciplinate dalla leg-
               ge", secondo il quale è lo stesso legislatore a ipotizzare la necessità di adeguare
               il processo allo sviluppo degli strumenti probatori, nel contesto dell’accoglimento
               nel nostro sistema processuale del principio della libertà dei mezzi di prova. In tale
               disposizione normativa, infatti, si prevede che "quando è richiesta una prova non
               disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla, ugualmente, se essa assicura
               l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale delle persone", dopo aver
               sentito le parti in relazione alle modalità di assunzione. Invero, spesso questo ri-
               ferimento risulta improprio essendovi ricondotte situazioni che non sono, in talune
               occasioni, pertinenti.
                   A tal proposito, infatti, la citata previsione disciplina le cd. "prove innominate" (che
               consentono di ottenere un elemento diverso da quello perseguibile con i comuni mez-

                 (147) Asaro, L’importante strada aperta dal progetto Evidence, in Informatica e Diritto, 2015, XXIV, pp.
                   13-18, acronimo di Evidence, European Data Informatics Exchange Framework for Courts and
                   Evidence, progetto fi nanziato dalla Commissione europea nell’ambito del 7o Programma Quadro
                   (Grant Agreement 608185), www.evidenceproject.eu.
                 (148) Asaro, L’importante strada aperta dal progetto Evidence, in Informatica e Diritto, cit., p. 13, [precisa
                   che] la parola "prova" è equivoca. Essa signifi ca tante cose: l’avvenuta dimostrazione di un fatto
                   (prova-risultato); la procedura seguita per la dimostrazione del fatto (prova-attività). Distinta dalla
                   prova è la fonte di prova, cioè la persona o la cosa su cui si esercita la prova-attività allo scopo di
                   ottenere la prova-risultato.
                 (149) La Muscatella, Il trattamento della prova digitale nel sistema processuale penale italiano. Anamne-
                   si e prognosi di una patologia classica, declinata in una (apparente) riforma, in Informatica e Diritto,
                   2015, XXIV, 1-2, p. 264, per parte sua, ha provato a colmare tali lacune - generate anche dall’ina-
                   deguatezza delle risorse investite per i nuovi strumenti di indagine - ricorrendo a espedienti inter-
                   pretativi già adoperati in passato, principalmente relativi a presunzioni e inversioni dell’onere della
                   prova, per non sanzionare errori che, opportunamente puniti, avrebbero spinto gli inquirenti a mi-
                   gliorare la loro prassi.
                 (150) Giunchedi, Le malpractices nella digital forensics. Quali conseguenze sull’inutilizzabilità del dato
                   informatico?, in Arch. pen, 2013, p. 822, di fronte ad un tecnicismo così esasperato e condizionante
                   l’accertamento, tale da parlare di una vera e propria deriva tecnicista, il processo penale assume
                   sempre più le sembianze della civetta di Minerva, e, per evitare di perdere la propria identità, deve
                   aggrapparsi ai diritti fondamentali in assenza dei quali il rischio di un "processo come laboratorio

                   scientifi co, affi dato ad asettici operatori in camice bianco", rischia di diventare realtà.

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