Page 21 - Digital forensics
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C OGGETTO DELLA DIGITAL FORENSICS: LA PROVA
INFORMATICA
L’incessante e rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, dischiudendo
nuovi orizzonti alle conoscenze, inevitabilmente non poteva che preconizzare una
sempre maggior diff usione della digital evidence nel mondo giuridico, in tutti i suoi
aspetti. A partire dal progetto "Evidence" (147), una delle tematiche implicate dalla
predetta rifl essione ha riguardato sicuramente il tema delle prove (148), soprattutto
in relazione a quel materiale conseguente allo sviluppo delle nuove tecnologie, in
particolare di quelle informatiche. Invero, se è vero che per un certo verso attra-
verso questi strumenti si possono commettere dei reati è altrettanto vero che attra-
verso i medesimi strumenti quei reati (gli stessi ed altri) possono essere accertati.
Questi strumenti di accertamento, quasi sempre, non sono disciplinati normativa-
mente. Tuttavia, la vocazione accertativa del processo penale riconosce loro una
signifi cativa valenza.
Inizialmente, è la giurisprudenza (149) - nel vuoto normativo - a farsi interprete
delle modalità e della legittimità di simili strumenti, tanto che l’esigenza di accerta-
mento della "verità" non ha spinto solo verso il ricorso a questi strumenti ma ne ha
raff orzato, al tempo stesso, il loro uso (150), attraverso interpretazioni e ricostruzioni
che spesso dilatano il raggio di operatività delle disposizioni esistenti. Il passpartout
è rappresentato dalla presenza dell’art. 189 CPP "Prove non disciplinate dalla leg-
ge", secondo il quale è lo stesso legislatore a ipotizzare la necessità di adeguare
il processo allo sviluppo degli strumenti probatori, nel contesto dell’accoglimento
nel nostro sistema processuale del principio della libertà dei mezzi di prova. In tale
disposizione normativa, infatti, si prevede che "quando è richiesta una prova non
disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla, ugualmente, se essa assicura
l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale delle persone", dopo aver
sentito le parti in relazione alle modalità di assunzione. Invero, spesso questo ri-
ferimento risulta improprio essendovi ricondotte situazioni che non sono, in talune
occasioni, pertinenti.
A tal proposito, infatti, la citata previsione disciplina le cd. "prove innominate" (che
consentono di ottenere un elemento diverso da quello perseguibile con i comuni mez-
(147) Asaro, L’importante strada aperta dal progetto Evidence, in Informatica e Diritto, 2015, XXIV, pp.
13-18, acronimo di Evidence, European Data Informatics Exchange Framework for Courts and
Evidence, progetto fi nanziato dalla Commissione europea nell’ambito del 7o Programma Quadro
(Grant Agreement 608185), www.evidenceproject.eu.
(148) Asaro, L’importante strada aperta dal progetto Evidence, in Informatica e Diritto, cit., p. 13, [precisa
che] la parola "prova" è equivoca. Essa signifi ca tante cose: l’avvenuta dimostrazione di un fatto
(prova-risultato); la procedura seguita per la dimostrazione del fatto (prova-attività). Distinta dalla
prova è la fonte di prova, cioè la persona o la cosa su cui si esercita la prova-attività allo scopo di
ottenere la prova-risultato.
(149) La Muscatella, Il trattamento della prova digitale nel sistema processuale penale italiano. Anamne-
si e prognosi di una patologia classica, declinata in una (apparente) riforma, in Informatica e Diritto,
2015, XXIV, 1-2, p. 264, per parte sua, ha provato a colmare tali lacune - generate anche dall’ina-
deguatezza delle risorse investite per i nuovi strumenti di indagine - ricorrendo a espedienti inter-
pretativi già adoperati in passato, principalmente relativi a presunzioni e inversioni dell’onere della
prova, per non sanzionare errori che, opportunamente puniti, avrebbero spinto gli inquirenti a mi-
gliorare la loro prassi.
(150) Giunchedi, Le malpractices nella digital forensics. Quali conseguenze sull’inutilizzabilità del dato
informatico?, in Arch. pen, 2013, p. 822, di fronte ad un tecnicismo così esasperato e condizionante
l’accertamento, tale da parlare di una vera e propria deriva tecnicista, il processo penale assume
sempre più le sembianze della civetta di Minerva, e, per evitare di perdere la propria identità, deve
aggrapparsi ai diritti fondamentali in assenza dei quali il rischio di un "processo come laboratorio
scientifi co, affi dato ad asettici operatori in camice bianco", rischia di diventare realtà.
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