Page 83 - Esaminatori della Motorizzazione
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TRAINO VEICOLI IN GENERALE
Emanuele Biagetti
Il traino dei veicoli, disciplinato dall’art. 63 zione può essere richiesta volontariamente
CDS e relative norme complementari, prevede: agli UMC secondo le previgenti disposizioni.
• traino di rimorchi e semirimorchi (veicoli
abbinati ad una motrice); V1.1 MASSA RIMORCHIABILE
• traino di veicoli non considerati rimorchi Il valore della massa tecnicamente ri-
(ad es.: veicoli in avaria) eff ettuato nel ri- morchiabile da parte di una motrice (veico-
spetto delle condizioni di sicurezza della cir- lo isolato atto al traino di un rimorchio ovvero
colazione, in caso di: trattore stradale atto al traino di un semirimor-
- veicolo trainato non più in grado di circo- chio) è sempre indicato sulla carta di circola-
lare per avaria o per mancanza di organi zione / DU; tale valore viene assegnato in se-
essenziali; de di omologazione o approvazione del veico-
- rimozione forzata (art. 159 CDS); lo; la massa del rimorchio o del semirimor-
- per gravi esigenze su specifi ca autoriz- chio non può mai superare il valore della mas-
zazione del Ministero delle infrastrutture sa rimorchiabile della motrice.
e della mobilità sostenibili. La carta di circolazione / DU della motri-
Il traino di rimorchi o semirimorchi deve ce indica la massa rimorchiabile, intesa come
avvenire nel completo rispetto delle prescrizio- la massa limite del rimorchio compreso il carico
ni impartite con l’art. 219 regolamento CDS ed che può essere abbinato alla motrice: se questa
è subordinato alla compatibilità delle caratte- indicazione manca, il veicolo non è atto al traino.
ristiche tecniche, dimensionali e ponderali Il traino è ammesso a condizione che il
dei due veicoli (motrice e rimorchio). valore della massa riportata sulla carta di cir-
Nessun veicolo può trainare o essere colazione / DU del rimorchio non superi quel-
trainato da più di un veicolo: uniche eccezio- lo della massa rimorchiabile eff ettiva del rimor-
ni sono rappresentate: chio all’atto dell’abbinamento (rimorchio che
• dalla necessità di eff ettuare trasporti ecce- viaggia con un carico ridotto).
zionali di cui all’art. 10 CDS,
• dai convogli costituiti da una trattrice agrico-
la e non più di due macchine operatrici agri-
cole di cui all’art. 105 CDS.
L’annotazione sulla carta di circolazione /
DU del rimorchio o del semirimorchio, relativa
ai numeri delle targhe delle trattrici alle quali
possono essere abbinati riportata dagli UMC, a
seguito di specifi ca richiesta, è:
• obbligatoria per veicoli che singolar-
mente o nel complesso superano i limi-
ti previsti dall’art. 61 (limiti di sagoma) e/o
dall’art. 62 (limiti di massa) CDS (veicoli
eccezionali per massa e/o dimensioni):
l’abbinamento viene eseguito a seguito di
specifi ca visita e prova presso gli UMC;
• facoltativa negli altri casi: compete al con-
ducente, ed eventualmente al titolare della
licenza o dell’autorizzazione, eff ettuare tutte
le verifi che inerenti la compatibilità tra i due
veicoli ed assicurarsi che la massa eff ettiva
del rimorchio o del semirimorchio sia com-
presa nei limiti della massa rimorchiabile at-
tribuita alla motrice in sede di omologazio-
ne o di approvazione; tuttavia, tale annota-
Annotazione relativa a massa rimorchiabile sulla carta di
circolazione / DU
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