Page 13 - Requisiti psicofisici per la patente
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B ACCERTAMENTO REQUISITI PSICOFISICI
PER PATENTI DI GUIDA E CQC
di Mario Mazzotti • Felice Goff redo
Per il rilascio, il rinnovo di validità e la revisione della patente di gui-
da e degli altri titoli abilitativi alla guida è necessario che il conducente
si sottoponga ad accertamento medico-legale presso medici autorizzati
espressamente indicati nel CDS (22):
• in via generale e in forma monocratica, presso medici di pubbliche
amministrazioni in attività di servizio o in quiescenza, espressamente
indicati nel CDS, in possesso di specifi ci requisiti (v. § B1) e di codice
identifi cativo assegnato dall’UMC competente territorialmente (v. §
B3) (23);
• per conducenti aff etti da patologie specifiche o minorazioni fi si-
che in forma collegiale, presso la CML (commissione medica locale)
(v. § B2) (24).
I soggetti certifi catori, al termine della visita, trasmettono telemati-
camente al CED della Direzione generale per la motorizzazione, per
i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
la relazione medica che attesta l’idoneità psicofi sica del conducente,
redatta su modello informatizzato (25).
Il certifi cato medico dematerializzato, redatto nel rispetto delle norme
(22) L’art. 103, punto a), DLG 31.3.1998 n. 112 ha stabilito che sono svolte da soggetti pri-
vati le attività relative all’accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveico-
li, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in appo-
sito Albo tenuto a livello provinciale.
Con DD 31.1.2011, modifi cato dal DD 26.7.2011 n. 22563, dal DD 19.4.2013 e dal DD
10.3.2016, sono state stabilite le modalità di trasmissione della certifi cazione medica
per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida. In particolare è stato previsto
che i medici abilitati richiedano all’UMC competente un codice di identifi cazione che
andrà riportato in calce alla certifi cazione.
In relazione alle categorie dei medici abilitati è stata stabilita una diversa tempistica per
la richiesta del codice di identifi cazione. Entro:
• 18.5.2011 per i medici appartenenti alle amministrazioni e corpi,
• 19.3.2011 per i medici militari in quiescenza,
• 18.4.2011 per i medici non più appartenenti alle amministrazioni e corpi.
Il rilascio delle certifi cazioni, recanti il codice di identifi cazione, secondo le modalità pre-
viste dal DD 31.1.2011, avviene a partire dal:
• 18.5.2011 per i medici militari in quiescenza e per i medici non più appartenenti alle
strutture;
• 16.2.2012 per i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi.
(23) V. art. 119, c. 2, CDS.
(24) V. art. 119, c. 4, CDS.
(25) V. DD 2.12.2019 e circolare MIT 27.2.2020 prot. n. 6942/23.3.5. Ulteriori precisazioni
sul certifi cato medico dematerializzato sono state fornite con circolare MIT 24.7.2020
prot. n. 20520 - File avviso n. 22/20520.
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