Page 9 - Requisiti psicofisici per la patente
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              A REQUISITI PSICOFISICI
                   PER PATENTE, CQC, CAP

                    di Mario Mazzotti • Emanuele Biagetti
                    Felice Goff redo • Giandomenico Protospataro

                 Chi guida veicoli (o conduce animali) deve essere idoneo per

              requisiti fisici e psichici (1) (v. § A1).
                 Il possesso di tali requisiti va dimostrato (v. § A2) quando si richiede:
              •  rilascio di una nuova patente di guida (2),
              •  conferma di validità della patente di cui si è in possesso (3),
              •  revisione della patente disposta dagli organismi competenti (4),
              •  conversione di patente estera, sia UE o SEE sia extra UE o SEE.

              A1    REQUISITI PSICOFISICI PER LA GUIDA
                 L’idoneità fi sica per la guida di veicoli (o la conduzione di animali)
              si riferisce all’assenza di alterazioni anatomiche e funzionali, di caratte-
              re patologico, fi siologico od occasionale, che infl uiscono sull’attitudine
              del conducente a fronteggiare situazioni che richiedano prontezza di
              rifl essi e facilità di movimenti.
                 Sono pertanto da ritenersi cause di non idoneità fi sica alla guida,
              anche se il conducente è munito di patente (5):
              •  patologie organiche acute o croniche in stato di scompenso che

                (1)  V. art. 115 CDS. Rispetto alla vecchia formulazione contenuta nell’art. 79 del Codice
                  del 1959, l’unico mutamento sostanziale sembra essere la sostituzione dell’espressio-
                  ne condizioni fi siche e psichiche con l’espressione requisiti fi sici e psichici. La modifi ca
                  non appare particolarmente signifi cativa sotto il profi lo precettivo anche se, indubbia-
                  mente, sotto il profi lo dell’interpretazione letterale costituisce una imprecisione rispet-
                  to alla previgente normativa. Infatti, con il termine condizioni si poteva indicare tanto

                  uno stato transitorio e facilmente eliminabile (es. uso di cuffi e o tappi per le orecchie,
                  assunzione di farmaci, ecc., che producevano una condizione di temporanea inidonei-
                  tà), quanto una situazione più duratura o, addirittura, permanente ed irreversibile (es.
                  sordità). Evidentemente con l’uso del termine “requisiti” è riferito più direttamente alle
                  caratteristiche psicofi siche del conducente, intese come situazioni ostative alla guida
                  che fanno parte integrante della sua persona e che, perciò, non sono facilmente eli-
                  minabili. In tal senso, appare signifi cativo l’aver previsto l’illiceità della guida con cuffi  e
                  e simili dispositivi in apposita e diversa norma (art. 173 CDS) inserita nel titolo relativo
                  alle norme di comportamento anziché nel titolo relativo ai conducenti.
                (2)  V. art. 119 CDS.
                (3)  V. art. 126 CDS.
                (4)  V. artt. 119 e 128 CDS.
                (5)  La circolare 25.7.2011 prot. n. DGPREV.II/P/2011/17798/I.4.C.introduce per esempio
                  l’obbligo per i diabetici di segnalare alla Motorizzazione (v. modello allegato) la presen-
                  za di crisi ipoglicemiche in ottemperanza a quanto previsto agli artt. 7 e 8 dell’allegato II
                  del DM 30.11.2010 “Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del
                  25 agosto 2009, recante modifi ca della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernen-
                  te la patente di guida”.


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