Page 48 - Velocità e dispositivi di controllo
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L         Sanzioni per velocità eccessiva o non regolata




              •  gareggiare in velocità. Il comportamento è punito con sanzioni diverse (356) a se-
                conda che sia realizzato con veicoli a motore o con veicoli che ne sono privi (357).
                È chiaro comunque che, se per realizzare tali contese sono violate altre norme
                del Codice della strada (limiti di velocità, divieto di sorpasso, ecc.), oltre quella
                dell’art. 141, saranno applicate anche le relative sanzioni (358).

              L1.1  Accertamento delle violazioni per velocità non adeguata o non regolata
                 L’accertamento della violazione dell’art. 141 CDS (velocità non adeguata, mode-
              rata, ecc.) non segue regole fi sse, ma è legato a un giudizio essenzialmente relativo,
              cioè rimesso al prudente apprezzamento del giudice o degli organi di controllo (359).
                (356)  La sanzione prevista dal comma 9, art. 141 CDS, per la violazione del comma 5, è stata più volte
                   oggetto di modifi ca negli ultimi anni. Una prima modifi ca è stata introdotta dal DLG n. 9/2002, che
                   aveva confi gurato come reato il comportamento non solo di chi organizza una competizione senza
                   autorizzazione ma anche di chi, al di fuori di un preventivo accordo o di un’organizzazione o rego-
                   lamentazione specifi ca, partecipa ad una gara non autorizzata in velocità con veicoli a motore. In
                   particolare, il DLG n. 9/2002 era intervenuto con modifi che alle norme degli artt. 9 (Disciplina delle
                   competizioni sportive) e 141 (Regolazione della velocità), prevedendo due fattispecie che, congiun-
                   tamente, determinavano la punibilità di qualsiasi comportamento illecito collegato alle gare clande-
                   stine di velocità con veicoli a motore. La modifi ca del secondo periodo del comma 9, art. 141 CDS,
                   stabiliva che chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque fi nalità, gareggiava in velocità con veicoli
                   a motore, era punito con sanzioni penali (arresto da uno ad otto mesi, ammenda da 516 a 5.164
                   euro, confi sca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione e sospensione della paten-
                   te da due a sei mesi). Alla violazione conseguiva la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.
                   Queste modifi che non riguardavano le gare con veicoli diversi da quelli a motore che continuavano
                   ad essere punite con una sanzione amministrativa senza possibilità di interferenze con quelle pe-
                   nali. La norma dell’art. 141, c. 9, è stata oggetto di un’ulteriore modifi ca nel 2003: infatti, la legge n.
                   214/2003 ha eliminato la parte di testo del comma 9 introdotta dal DLG n. 9/2002, facendo confl uire
                   la fattispecie più grave della gara con veicoli a motore nelle disposizioni del nuovo art. 9 ter CDS. Il
                   dubbio che il conducente del veicolo a motore, sorpreso a gareggiare in velocità, possa essere sot-
                   toposto, almeno in via di principio, all’applicazione delle sanzioni dell’art. 9 ter CDS insieme a quelle
                   dell’art. 141, c. 9, si risolve secondo il principio di specialità di cui all’art. 9 legge n. 689/1981.
                (357)  Le gare di velocità tra veicoli a motore si concludono spesso tragicamente, coinvolgendo anche vit-
                   time innocenti. Per questo motivo, e in controtendenza rispetto al generale orientamento di progres-
                   siva depenalizzazione dei reati minori, con l’introduzione dell’art. 9 ter CDS, avvenuta ad opera del-
                   la legge n. 214/2003, alle gare di velocità con veicoli a motore è stato attributo il carattere di delitto
                   per il grave carattere di allarme sociale che determinano. Per l’illecito commesso con veicoli non a
                   motore si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria del comma 9, art. 141 CDS.
                (358)  Un’altra questione interessante riguardo alle sfi de di cui si parla è quella della responsabilità per
                   incidenti verifi catisi durante il loro svolgimento e che abbiano recato danni a terzi estranei o agli
                   stessi conducenti partecipanti. La Suprema corte si è più volte pronunciata sull’argomento aff er-
                   mando che è penalmente responsabile dell’evento dannoso provocato dallo sfi dante nel corso
                   dell’illecita competizione lo sfi dato che, accettando anche tacitamente, partecipi alla competizio-
                   ne (Cass. pen., sez. IV, 23.10.1970, in Mass. pen., 1972, p. 399, m. 475. Si è inoltre aff ermato il
                   concorso di tutti i partecipanti in Cass. pen., sez. IV, 21.4.1971; in senso contrario v. Trib. Mondovì,
                   17.1.1963, in Arch. civ., 1963, p. 231. Più recente, Cass. pen., sez. IV, 13.4.2016, n. 15324). Si è in
                   pratica sostenuto che tutti i conducenti che partecipano alla sfi da saranno chiamati a rispondere, a
                   titolo di cooperazione, dei reati colposi commessi in danno di terzi e materialmente realizzati per ef-
                   fetto dell’imprudenza di uno solo di essi. Ad es.: A e B accettano una sfi da e gareggiano in velocità
                   tra loro; durante lo svolgimento della sfi da, A, che è in testa ed ha distaccato di alcune centinaia di
                   metri B, per eff etto della forte velocità sbanda ed uccide un pedone e si procura egli stesso lesio-
                   ni. In base al citato indirizzo giurisprudenziale sia A, autore materiale dell’omicidio, sia B, semplice
                   partecipante alla sfi da, saranno puniti per omicidio colposo; anzi B potrebbe essere anche ritenuto
                   responsabile delle lesioni che A si è procurato a seguito dell’urto. Tutto ciò per il solo fatto di aver
                   tacitamente accettato la sfi da e di avervi partecipato, in quanto tale partecipazione è da ritenersi
                   concausa del danno materialmente prodotto da uno dei concorrenti ed è suffi  ciente ad aff ermare la
                   responsabilità di tutti gli altri conducenti partecipanti alla sfi da. Non si tratta tuttavia di responsabilità
                   per fatto di terzo ma di responsabilità per fatto proprio in cui la colpa del partecipante, che non ha
                   commesso materialmente il fatto, consiste nell’aver concorso a determinare il comportamento im-
                   prudente dell’altro conducente che materialmente ha posto in essere il fatto criminoso.
                (359)  Al riguardo la Cassazione ha stabilito che “in tema di accertamento della condotta colposa dell’im-


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