Page 47 - Velocità e dispositivi di controllo
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L SANZIONI PER VELOCITÀ ECCESSIVA O NON REGOLATA
(0519) Giandomenico Protospataro
Le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione dei limiti di velocità hanno
tutte carattere amministrativo anche se, in alcuni casi, di rilevante entità.
Quando sono applicate le sanzioni per eccesso di velocità previste dall’art. 142
(limiti fi ssi) non sono escluse quelle previste dall’art. 141 (violazione dei limiti ela-
stici); non vi è, infatti, assorbimento da parte dell’art. 142 nonostante l’illecito possa
essere più gravemente punito.
L1 INFRAZIONI PER VELOCITÀ NON REGOLATA
Le violazioni collegate alla velocità non adeguata o non regolata sono punite
dall’art. 141 CDS con sanzioni amministrative pecuniarie; non sono previste sanzio-
ni accessorie mentre, per alcune ipotesi, è prevista la decurtazione dei punti dalla
patente.
Sono oggetto di sanzione i seguenti comportamenti:
• non adeguare la velocità alle caratteristiche e alle condizioni del veicolo, della
strada e del traffi co (354);
• non conservare il controllo del veicolo e non essere in grado di compiere tutte le
manovre in condizioni di sicurezza (355);
• non regolare particolarmente la velocità in curva, in prossimità delle intersezioni,
delle scuole e di luoghi frequentati da fanciulli, di notte e nei tratti a visibilità limita-
ta o insuffi ciente per nebbia, foschia, ecc., nelle forti discese e nei passaggi stretti
e ingombrati, nell’attraversamento di abitati;
• non rallentare, o non essere in grado di arrestare tempestivamente il veicolo, se
necessario, quando l’incrocio con altri veicoli risulti malagevole, in prossimità de-
gli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni tardano a scansarsi
dal percorso o gli animali danno segni di spavento all’avvicinarsi del veicolo;
• circolare a velocità talmente ridotta da costituire pericolo o intralcio per il normale
fl usso della circolazione;
(354) La Corte di cassazione ha recentemente ribadito che la violazione dell’art. 141, c. 3, CDS (norma
che impone l’obbligo di tenere la c.d. velocità prudenziale) può essere contestata anche in assen-
za di traffi co in quanto la norma confi gura un illecito amministrativo di pericolo che può sussistere
a prescindere dall’intensità del traffi co e dal fatto che il conducente stia rispettando o meno lo spe-
cifi co limite di velocità vigente sul tratto interessato (Corte di cassazione, sez. II civile - 24.1.2013,
n. 1742). In realtà la violazione del comma 3, nel caso di specie, era stata contestata non tanto in
relazione alla densità del traffi co quanto alla scarsa visibilità determinata dall’ora notturna.
In senso conforme, si è aff ermato che la circostanza che le autostrade consentono di guidare a
un’andatura veloce non esclude l’obbligo di mantenere una condotta di guida adeguata alle obiet-
tive condizioni della strada e in grado di “gestire” il veicolo in presenza di ingombro o di ostacolo
causato da precedente incidente (Cass., sez. feriale penale, 22.11.2011, n. 43045).
(355) La velocità non commisurata alle circostanze è una delle principali cause di perdita del controllo
di un veicolo; ma ve ne sono numerose altre come, ad es., stanchezza o sonnolenza, distrazione
dalla guida (es. per regolare la radio, per ammirare il panorama, ecc.), esibizionismo, scambio di
eff usioni con la persona accanto, ecc. Tra i casi accertati di perdita di controllo sono stati segna-
lati i seguenti: signora intenta a rifarsi il trucco mentre guidava; conducente impegnato a togliersi
la giacca o, addirittura, intento a leggere il giornale; conducente protratto all’indietro per prendere
qualcosa sul sedile posteriore, ecc. Questi atti possono essere sanzionabili anche se non provo-
cano la perdita di controllo in quanto confi gurabili come atti che pongono il conducente non “in
grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza”. Gli impedimenti alla li-
bertà di movimento del conducente sono invece sanzionati dall’art. 169 CDS.
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