Page 44 - Velocità e dispositivi di controllo
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I        Misurazione della velocità con modalità
                    non specifi che


                 Anche se apparentemente tale metodo sembra più attendibile ed effi  cace, nel-
              la realtà applicativa pratica presenta invece non pochi problemi giuridici che non
              sono stati risolti dal CDS. Infatti, la norma non specifi ca se si debba tener conto
              della velocità istantanea (come per l’accertamento diretto) o della velocità media
              (come per il controllo mediante biglietto autostradale). Tale assoluta mancanza di
              riferimenti porta necessariamente a concludere che l’agente che eff ettua il controllo
              si trova davanti alla possibilità di contestare tante violazioni quanti sono i segmenti
              del grafi co delle velocità (riprodotto nel disco) o le informazioni ricavate dall’esame
              della memoria del tachigrafo digitale (338) che superano il limite massimo previsto
              (che normalmente è quello di categoria). Tale controllo e le relative contestazioni
              possono essere estese quindi a tutto il viaggio e non solo al tratto di strada in cui
              è eff ettuato (339). Anzi, potrebbe essere esteso a tutti i dischi che devono essere
              portati al seguito dal conducente o conservati dall’impresa (340).

              I1.1  Correzione dei valori ottenuti
                 I risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante tachigrafo, secondo le
              disposizioni regolamentari, vanno corretti a favore del trasgressore calcolando,
              caso per caso, una certa tolleranza dovuta all’imprecisione del dispositivo scrivente.
              Anche per questi apparecchi il regolamento ha previsto un regime analogo a quello
              degli strumenti per l’accertamento diretto, stabilendo che in sede di approvazione
              del singolo dispositivo, compiuta dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, può
              essere stabilita una percentuale di tolleranza a favore del trasgressore. In mancan-
              za di tale determinazione, tuttavia, e sulla base della normativa CEE relativa all’o-
              mologazione dei tachigrafi , recepita anche dall’Italia, si deve ritenere applicabile
              una tolleranza in misura fi ssa, a favore del trasgressore, pari a 6 km/h (da sottrarsi,
              cioè, alla velocità risultante dal tracciato del disco).

              I2  ANNOTAZIONI DEI BIGLIETTI AUTOSTRADALI
                 Fanno piena prova dell’eccesso di velocità anche le annotazioni cronologiche
              stampigliate sui biglietti autostradali all’atto della emissione e della esazione del pe-
              daggio. La velocità è ottenuta dividendo la distanza tra il casello d’entrata e quello
              d’uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche predisposte dagli enti proprie-
              tari, per il tempo impiegato (341).


                (338)  In tema di velocità, dalla memoria dei tachigrafi  digitali è possibile ricavare la velocità istantanea
                   delle ultime 24 ore e gli eccessi di velocità più gravi degli ultimi 365 giorni.
                (339)  Ovviamente qualora si abbia la ragionevole certezza che l’infrazione sia stata commessa nel ter-
                   ritorio nazionale. A questa conclusione non si può opporre l’obiezione che così facendo non sa-
                   rebbe individuabile l’autorità amministrativa competente perchè non viene individuato con esat-
                   tezza il luogo dove è commessa l’infrazione. Infatti, in tali casi è da ritenersi competente l’autorità
                   amministrativa del luogo in cui è accertata l’infrazione.
                (340)  Ai sensi dell’art. 36 del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente deve essere in grado di pre-
                   sentare agli agenti di controllo i fogli di registrazione del tachigrafo analogico della giornata in cor-
                   so e dei 28 giorni precedenti e/o la propria carta tachigrafi ca se conduce o ha condotto negli ultimi
                   28 giorni un veicolo munito di tachigrafo digitale. Ai sensi dell’art. 33 del medesimo regolamento
                   (UE) n. 165/2014, il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare i fogli di registrazione del tachigrafo
                   analogico dei propri conducenti e i dati registrati dal tachigrafo digitale per almeno un anno dalla
                   data di utilizzazione.
                (341)  Sulla correttezza di tale modalità di accertamento si registra un conforme atteggiamento della giu-
                   risprudenza di merito, sia pure datato, secondo cui la velocità tenuta da un veicolo in autostrada
                   è correttamente rilevata mediante il confronto tra l’orario di entrata nella tratta autostradale, regi-
                   strato nel biglietto emesso dalla stazione di ingresso, e quello in cui il veicolo suddetto è stato fer-
                   mato dagli agenti accertatori, in rapporto allo spazio eff ettivamente percorso in tale lasso di tempo
                   (Pretura di Macerata, sez. civile, 21.12.1994, n. 141).


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