Page 43 - Velocità e dispositivi di controllo
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               I  MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ CON MODALITÀ
                   NON SPECIFICHE
                   (0518) Giandomenico Protospataro - Giuseppe Franco

                   Per accertare le violazioni in materia di velocità dei veicoli il CDS prevede due
               tipi di modalità (337):
               •  diretta mediante apparecchiature debitamente omologate,
               •  indiretta mediante le registrazioni del tachigrafo analogico (o le risultanze di
                 quello digitale) e i documenti relativi ai percorsi autostradali.
                   La modalità diretta è quella prevalentemente utilizzata, a causa anche del ricor-
               so crescente a forme di accertamento da remoto, mentre la seconda ha un impatto
               operativo quasi irrilevante, salvo che nel controllo dei veicoli commerciali dotati di
               tachigrafo.
                   Per tutte le apparecchiature e i mezzi riconducibili alle due modalità sono pre-
               viste tolleranze e correzione dei valori prima di procedere alla contestazione della
               violazione dell’art. 142 CDS.
                   Le risultanze ottenute con modalità indiretta sono anch’esse fonte di prova e i
               mezzi indicati dal codice sono a titolo meramente esemplifi cativo e non esaustivo,
               in quanto devono ritenersi validi anche accertamenti diversi purché suff ragati da
               elementi assolutamente certi e obiettivi.
                   Non sono, invece, considerati come validi strumenti per l’accertamento delle
               violazioni in materia di superamento dei limiti di velocità, quei rilevatori che hanno
               la sola funzione di indicare la velocità del veicolo che si approssima ad essi, con
               fi nalità di prevenzione.
                   La diff usione di sistemi, più o meno effi caci, per cercare di evitare di incappare

               nei dispositivi elettronici di controllo utilizzati dagli organi di polizia stradale ha in-
               dotto il legislatore a prevedere sanzioni per chi produce, commercializza e utilizza
               i cosiddetti antiautovelox, cioè dispositivi che, direttamente o indirettamente, siano
               in grado di localizzare e segnalare la presenza delle apparecchiature di rilevamento
               della velocità utilizzate dagli organi di polizia stradale.
                   Oltre che con l’ausilio di strumenti di misura, appositamente costruiti e approvati
               per misurare la velocità dei veicoli, il rilevamento di questa grandezza derivata può
               essere realizzato con altri mezzi che possono essere sinteticamente indicati come
               di “accertamento indiretto”.
                   L’accertamento è indiretto quando è compiuto con “mezzi tecnici non specifi ci”,
               da utilizzarsi in caso di indisponibilità del dispositivo approvato.
                   Sono mezzi tecnici non specifi ci che, alla stregua degli apparecchi di misurazio-
               ne approvati, costituiscono fonti di prova per l’accertamento della velocità:
               •  le annotazioni del tachigrafo analogico o le risultanze del tachigrafo digitale,
               •  le risultanze dei biglietti autostradali.

               I1  ANNOTAZIONI DEL TACHIGRAFO ANALOGICO O RISULTANZE DEL
                   TACHIGRAFO DIGITALE
                   Le annotazioni del tachigrafo analogico, di cui sono equipaggiati alcuni veicoli
               aventi massa superiore a 3,5 t o destinati al trasporto di più di nove persone, sono
               fonti di prova se il dispositivo è omologato ed è in regola con le norme vigenti in
               materia di sigilli, verifi che periodiche, ecc. [v. art. 179 CDS e regolamento (UE) n.
               165/2014].


                 (337)  V. art. 142, c. 6, CDS.


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