Page 51 - Velocità e dispositivi di controllo
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M VELOCITÀ NELL’INFORTUNISTICA
(0740) Ubaldo Ettore Sterlicchio
M1 VELOCITÀ E INFORTUNISTICA
Nell’ambito della fenomenologia infortunistica, la velocità assume fondamentale
rilevanza e costituisce un parametro suscettibile, non solo di determinare, ma an-
che di aggravare, fi no alle estreme e irreparabili conseguenze, qualsiasi evento, a
volte anche del tutto banale.
Per comprendere adeguatamente la grande portata del problema, è suffi ciente
rifl ettere sul dato scientifi co, secondo cui l’energia cinetica, che si scarica negli urti, è
“funzione quadratica” (e non lineare) del valore della velocità; vale a dire che, a parità
di altre condizioni, in sede di collisione, se una velocità di indice 10 incide con una
quantità di energia cinetica pari a 100, una velocità doppia (cioè di indice 20) non in-
cide in misura doppia, bensì con il quadruplo di energia cinetica (pari a ben 400); una
velocità di indice 30 determina eff etti dovuti a una quantità di energia cinetica di valore
pari a ben 900 (nove volte superiore rispetto alla prima ipotesi); e così via.
Si tratta, quindi, di valori che aumentano secondo una progressione crescente, tale
che, se rappresentassimo in un grafi co la relazione intercorrente fra velocità ed energia
cinetica, il relativo diagramma consisterebbe in una “curva di tipo esponenziale”.
La velocità, anche quando non costituisce la causa primaria dell’incidente, è
certamente quella che ne determina la gravità, in funzione della forza d’urto (ener-
gia cinetica), che è proporzionale al quadrato del valore della velocità posseduta da
ciascun veicolo entrato in collisione; l’energia cinetica viene smaltita, non solo attra-
verso deformazioni e rotture delle strutture metalliche degli automezzi, ma anche in
danno alle persone trasportate, sotto forma di traumi e lesioni.
M1.1 Velocità e precedenza
Oltre all’esigenza di determinare a posteriori la velocità di un veicolo, di cui si dirà
più avanti (v. § M2), nell’ambito dell’infortunistica stradale, particolarmente avvertita è
altresì l’esigenza di accertare le concrete possibilità di avvistamento off erte ai prota-
gonisti di un sinistro stradale, al fi ne di appurare la sussistenza o meno delle rispettive
corresponsabilità in ordine alla causazione dell’evento (391).
Tutti i conducenti che si accingono a impegnare l’area di un’intersezione stra-
dale hanno l’obbligo di adottare la massima prudenza al fi ne di evitare incidenti
(392). In particolare: il conducente favorito ha l’obbligo di moderare la velocità; quello
tenuto ad accordare la priorità di passaggio ha l’obbligo di ispezionare la strada,
(391) Si tratta, in altri termini, di indagare il rapporto tra velocità e precedenza. Sia in dottrina che in giu-
risprudenza tale rapporto ha trovato una sua esplicitazione nella cosiddetta “precedenza di fatto o
cronologica”, che può invocarsi utilmente solo quando il conducente sfavorito si presenti sull’area di
intersezione dell’altrui traiettoria di marcia con tale anticipo da consentirgli di eff ettuare l’attraversa-
mento con assoluta sicurezza senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun
pericolo per il conducente favorito il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emer-
genza: tale precedenza non può quindi essere invocata in caso di collisione, costituendo questa la
prova dell’errore di valutazione di quelle circostanze e quindi della colpa del conducente che abbia
inteso avvalersi di tale precedenza (Cassazione civ., sez. III, 10.3.1998, n. 2639 - Cassazione civ.,
sez. III, 27.11.2003, n. 18142 - Cassazione civ., sez. II, 28.10.2009, n. 22898 - Cassazione civ., sez.
III, 30.3.2011, n. 7245, e 4.7.2012, n. 25740).
(392) In tema di precedenza ai crocevia si applica la regola generale della massima prudenza da usare
al fi ne di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si pongano
problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza al
fi ne di scongiurare collisioni tra veicoli (Cassazione pen., sez. IV, 7.2.2002, n. 1534, e 30.3.2011,
n. 7245).
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