Page 11 - Segnaletica stradale in ambito urbano. Metodi e tecniche d'attuazione
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CRITERI PER CLASSIFICARE LE STRADE URBANE ED
EXTRAURBANE
Giulio Maternini
2.1 QUADRO GENERALE
Dall’entrata in vigore del Nuovo Codice della strada (1993), gli enti proprietari
delle strade sono tenuti a redigerne la classi¿ cazione funzionale e quindi, prima di
tutto, a suddividere quelle di loro competenza in due categorie: strade extraurbane
e strade urbane.
Per consentire questa suddivisione, il CDS (1) obbliga i comuni alla delimita-
zione del "centro abitato", con delibera della Giunta Municipale, corredata di appo-
sita cartogra¿ a, in cui devono essere evidenziati i con¿ ni sulle strade di accesso. La
deliberazione deve essere pubblicata all’Albo pretorio del comune interessato per
trenta giorni consecutivi.
Di conseguenza le strade (o tronchi di strada) all’interno del centro abita-
to sono classi¿ cate come urbane, mentre quelle all’esterno della delimitazione del
centro abitato sono extraurbane (2) (3).
(1) V. art. 4, c. 1, decreto legislativo 30.4.1992 n. 285.
Tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dovevano provvedere alla delimitazione
del "centro abitato" entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Codice.
Il provvedimento, corredato di apposita cartogra¿ a (in cui risultino evidenziati i con¿ ni sulle strade
di accesso al "centro abitato"), andava adottato con deliberazione della Giunta comunale, entro il
29 giugno 1993, ed era soggetto a pubblicazione all’Albo pretorio, per trenta giorni consecutivi.
(2) Si ricorda che il Codice della strada (per brevità indicato con CDS) regolamenta la circolazione
stradale a seconda che essa si svolga fuori o dentro il centro abitato (soprattutto per i limiti di velo-
cità e per le fasce di rispetto).
(3) I criteri per delimitare il centro abitato sono stati indicati all’art. 3, c. 1 punto 8, CDS in cui si legge
che per "centro abitato" si intende un "insieme di edi¿ ci, delimitato, lungo le vie di accesso, da ap-
positi segnali di inizio e ¿ ne. Per insieme di edi¿ ci si intende un raggruppamento continuo, ancor-
ché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati
e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada" e pertanto non vi è alcun
riferimento ad altre leggi e non si pone il problema di veri¿ care la delimitazione dei centri abitati
presente negli strumenti urbanistici.
Come provvedimento amministrativo, la deliberazione della giunta comunale si annovera fra gli atti
disciplinati dagli artt. 7, 10 e 25 legge 7.8.1990 n. 241 e dall’art. 6 legge 8.6.1990 n. 142 per i quali
viene riconosciuto al soggetto interessato e perciò al cittadino sui cui diritti l’atto viene a incidere
negativamente, un vero e proprio interesse legittimo di partecipazione al procedimento formativo e
un diritto soggettivo di accesso ai relativi documenti preparatori e all’atto amministrativo conclusivo.
La nuova delimitazione del centro abitato perciò consente al privato di intervenire nella formazione
dell’atto e il suo intervento, pur non rappresentando un controllo sull’attività della pubblica
amministrazione, rende effettiva la partecipazione della società civile all’esercizio del potere e mira
a favorire un’adeguata e ponderata valutazione delle osservazioni, delle proposte e delle richieste
avanzate dalla comunità locale.
All’amministrazione pubblica si fa carico quindi di rendere partecipi i cittadini (o le altre pubbliche
amministrazioni portatrici di interessi secondari), che si trovassero a essere limitati nei propri
diritti in funzione del raggiungimento di un interesse pubblico "superiore o primario", dell’inizio del
procedimento amministrativo di delimitazione del "centro abitato" e di valutare con ragionevolezza
le loro osservazioni e le loro proposte, per attuare le ¿ nalità legislative secondo i principi di
imparzialità, ef¿ cacia, economia e trasparenza della funzione amministrativa, col minor sacri¿ cio
degli interessi di parte.
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