Page 26 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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F         Sospensione e revoca documenti di guida quale
                    sanzione accessoria per violazioni penali


              infatti, per tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi
              o gravissime la sanzione amministrativa accessoria della revoca patente, rappre-
              senta un potente strumento di prevenzione di questi gravi reati (580). Nonostante le
              aspettative e le proposte in tal senso, la revoca non è comunque un provvedimento
              perpetuo, neanche nei casi più gravi (581).

              F1.1  Sanzioni accessorie per lesioni lievi o lievissime
                 Con la sentenza di condanna per le lesioni personali lievi o lievissime il giudice
              può disporre la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni
              a 3 mesi (582). Il giudice può applicare, tuttavia, la sanzione amministrativa acces-
              soria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifi ca verifi catasi
              entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna defi nitiva per
              la prima violazione (583).

                   le condotte criminose. Ma anche le sanzioni accessorie, in concreto, seguivano la stessa fi losofi a.
                   Per cui, non era raro che anche per un omicidio stradale aggravato da ebbrezza il conducente re-
                   sponsabile venisse condannato con una pena modesta, sistematicamente sospesa, e avesse una
                   sospensione di patente per un periodo relativamente breve (di fatto 2-3 anni al massimo).
                (580)  La revoca della patente implica, infatti, oltre alle conseguenze in termini pratici prevedibili, un in-
                   dubbio vulnus al prestigio e alle abilità sociali del trasgressore. La revoca della patente, infatti,
                   infl uisce molto sull’attività lavorativa e familiare del condannato ma rappresenta soprattutto, an-
                   che nell’immaginario collettivo, una sorta di "degradazione sociale" che infl uisce, più che la pena
                   detentiva (diffi cilmente scontata in concreto), sull’immagine della persona e sulla sua proiezione

                   sociale. Per questo motivo, in eff etti, le misure interdittive alla guida rappresentano, più dell’ina-
                   sprimento delle pene, un concreto strumento d prevenzione.
                (581)  Il tema della revoca perpetua della patente è stato estremamente discusso ed ha aperto un pro-
                   fondo dibattito sia in Commissione sia nei mezzi di comunicazione. Si è parlato diff usamente del
                   cosiddetto "ergastolo della patente", la cui introduzione era stata richiesta da molti. Infatti, sia nel
                   disegno di legge originario e, più volte, nel corso del dibattito parlamentare, si era ipotizzata la
                   previsione per i casi più gravi di omicidio stradale, della sanzione accessoria della revoca per-
                   petua (cioè "a vita") della patente di guida. Tuttavia, la sanzione permanente sarebbe stata cer-
                   tamente incostituzionale perché contraria al principio costituzionale secondo cui le pene devono
                   tendere alla rieducazione del condannato. La defi nitività della revoca perciò, non apparve difen-
                   dibile sul piano della legittimità costituzionale ed è stata opportunamente sostituita con la previ-
                   sione di un tempo, in alcun casi molto lungo, in cui il condannato non può ottenere il rilascio di
                   una nuova patente. Del resto, anche qualora fosse stata introdotta una revoca perpetua della pa-
                   tente di guida a titolo di pena accessoria per i delitti di omicidio stradale avrebbe trovato comun-
                   que applicazione l’istituto della riabilitazione di cui all’articolo 178 CP che determina l’estinzione
                   delle pene accessorie, anche di carattere defi nitivo, e degli altri eff etti penali della condanna. Per
                   ovviare a questi inconvenienti, la nuova norma ha preferito stabilire la misura della revoca della
                   patente associandola tuttavia all’impossibilità di sostenere un nuovo esame per il suo consegui-
                   mento prima che sia trascorso un determinato lasso di tempo (che va da cinque a trent’anni, nel
                   caso dell’omicidio stradale, e da cinque a dodici anni nel caso delle lesioni stradali gravi o gra-
                   vissime). In tal modo, si è introdotto un sistema estremamente rigoroso, ma soprattutto certo, per
                   evitare che chi si rende responsabile di fatti tanto gravi, dopo un breve periodo, possa rimettersi
                   alla guida di un veicolo, senza rischiare di incorrere in vizi di costituzionalità.
                (582)  Il giudice penale è competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie a reati
                   di cui trattasi. Il giudice, peraltro, determina autonomamente la durata della sospensione della pa-
                   tente, a prescindere cioè dal periodo eventualmente già stabilito in via provvisoria dal prefetto. Con
                   giurisprudenza assolutamente costante, tale da poter costituire vero e proprio "diritto vivente", la
                   Suprema Corte, si è costantemente espressa per l’obbligatorietà per il giudice penale di disporre le
                   sanzioni amministrative accessorie (ivi comprese la sospensione e la revoca della patente di guida)
                   previste dalla legge come conseguenza di determinati reati (v. Cass. pen., 18.12. 2012 n. 49228).
                (583)  Ricorre tale ipotesi quando una persona, già dichiarata recidiva per aver commesso 2 reati iden-
                   tici ovvero della stessa indole, ne commette un terzo con gli stessi caratteri, entro il periodo di 5
                   anni dalla condanna per la prima violazione. Si considerano reati della stessa indole quei reati
                   che, anche se diversi tra loro per oggetto e modalità di esecuzione, manifestano l’inclinazione del
                   soggetto verso una medesima forma di attività criminosa (v. art. 101 CP). La giurisprudenza ha
                   ritenuto che la medesima indole è ravvisabile tra omicidio e lesioni colpose o anche tra reati col-


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