Page 25 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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F SOSPENSIONE E REVOCA DOCUMENTI DI GUIDA QUALE
SANZIONE ACCESSORIA PER VIOLAZIONI PENALI
(0873) Giandomenico Protospataro
Il Codice della strada (576) stabilisce che all’accertamento di alcuni reati con-
segue la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente di gui-
da (o del CIGC per ciclomotori). In caso di condanna per i reati di omicidio stradale
o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, è sempre disposta la revoca della
patente di guida.
In tutti questi casi la sanzione amministrativa accessoria è applicata con la sen-
tenza di condanna ma la sua effi cacia può essere anticipata, prima del giudizio e
a titolo cautelare, con un provvedimento del prefetto. L’agente che accerta il reato
ritira immediatamente il documento di guida e lo trasmette al prefetto che adotta un
provvedimento di sospensione provvisoria, determinandone la durata.
La patente (o il CIGC per ciclomotori) può essere altresì sospesa quando, in
occasione di un incidente stradale, il titolare ha prodotto lesioni personali o morte di
una o più persone. La patente, ritirata dall’agente accertatore in occasione dell’ac-
certamento del fatto, è sospesa dal giudice con sentenza di condanna ma, in attesa
dell’esito del giudizio, la sospensione può essere disposta dal prefetto come misura
cautelare.
F1 SOSPENSIONE O REVOCA COME SANZIONE ACCESSORIA A SEGUITO
INCIDENTE STRADALE
In caso di incidente stradale o dal quale derivi la morte ovvero il ferimento di una
o più persone il giudice, con sentenza di condanna, dispone l’applicazione della
sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente (o del CIGC per
ciclomotori), determinandone la durata (577).
Nel quadro della riforma del 2016 in materia di omicidio stradale e di lesioni
personali stradali gravi o gravissime, un ruolo molto signifi cativo, in termini di ef-
fi cacia deterrente, è dato, più che dall’incremento delle pene (578), peraltro molto
signifi cativo, piuttosto dalla previsione di un importante inasprimento delle sanzioni
accessorie per il conducente (579) sia per natura che per durata. L’aver previsto,
(576) Si occupano dell’argomento gli artt. 223 e 224 CDS che vanno necessariamente coordinati con
l’art. 129 CDS, che si occupa della sospensione a tempo indeterminato.
(577) L’applicazione della sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente ai sensi
dell’art. 222 CDS presuppone la previa contestazione della violazione della norma da cui sono
derivati i danni alla persona (Cass. civ., sez. I, 16.12.2003 n. 19198).
(578) Infatti, per i reati colposi, l’inasprimento sanzionatorio non appare di per sè stesso uno strumen-
to effi cace, almeno non quanto, invece, accade per i reati dolosi. Nel caso dei reati dolosi infatti,
le pene tradizionali (sia pecuniarie che soprattutto detentive) possono rappresentare un’effi cace
deterrente nella misura in cui il comportamento volontario del reo può essere direttamente con-
dizionato dalla previsione di una pena più severa. Nel caso dei reati colposi, invece, in cui, per
defi nizione, la condotta non è voluta ma è la conseguenza di una negligenza o di un’imprudenza,
non direttamente collegata alla volontà del reo, l’inasprimento delle pene detentive non sempre
può garantire gli eff etti auspicabili in termini di deterrenza e prevenzione dei comportamenti stra-
dali pericolosi.
(579) La sostanziale indulgenza sociale di cui, di fatto, hanno goduto i conducenti puniti per questi rea-
ti prima della riforma del 2016, ha certamente trovato costante supporto non solo per eff etto delle
pene che, in concreto, erano nella gran parte dei casi molti miti, ma soprattutto perché, nella prati-
ca applicazione, le norme che prevedevano sanzioni accessorie, consentivano un ampio margine
di discrezionalità per il giudice che, in concreto, aveva fi nito per privarle di ogni effi cacia deterrente
e di prevenzione di nuovi reati. Il criminale stradale aveva goduto di una concreta impunità perché
le pene erano applicate avendo riferimento più alla colpevolezza che alla pericolosità concreta del-
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