Page 12 - Prontuario dell'infortunistica stradale
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qualifi care di per sé quell’area come soggetta a pubblico passaggio. Infatti, l’elemento qualifi cante
            A
              Operazioni preliminari all’intervento di polizia per incidente stradale consiste nella presenza di transito indiscriminato di persone: qualora l’accesso all’area sia precluso
                alla generalità dei cittadini o sia limitato solo a determinate categorie, non si è in presenza di un’area
                soggetta a pubblico passaggio.
                      Va precisato, però, che la circolazione nelle aree e zone private deve svolgersi secondo le
                norme del Codice della strada tutte le volte che abbia il carattere di pubblicità e non già di mero fatto;
                e cioè quando il passaggio di qualsiasi persona avvenga non solo in concreto ma in forza di un titolo
                di vera e propria servitù.
                      Tale titolo di servitù può ritenersi esistente non solo quando vi sia una norma giuridica che lo
                preveda espressamente, ma anche quando si sia costituito in forza di una tolleranza del proprietario
                della strada, che per un tempo molto lungo abbia consentito il transito indiscriminato di persone
                nella sua proprietà. In base a tale sommaria defi nizione vengono citati nei paragrafi  seguenti alcuni
                esempi riportati dalla giurisprudenza circa l’inapplicabilità delle norme del Codice della strada. La
                lista seguente ha solo carattere indicativo e non pretende di esaurire l’elenco dei luoghi in cui non
                sono applicabili le norme del Codice della strada.
                      Secondo una consolidata giurisprudenza, le norme del Codice della strada non sono applica-
                bili alla circolazione che si svolge nelle seguenti aree:
                •  strade private ad uso esclusivamente privato, in cui l’accesso è materialmente sbarrato o è co-
                  munque vietato con cartelli appositi;
                •  aree di rifornimento chiuse con apposite barriere;
                •  aree interne a scuole, condomini, ospedali, comunità di vario genere, istituti, stadi, ecc., chiuse da
                  cancelli o analoghi sbarramenti (anche se temporaneamente aperti);
                •  strade o stabilimenti militari in cui la circolazione sia espressamente vietata ai veicoli non autorizzati;
                •  zone militari, caserme non aperte al pubblico o ai non autorizzati;

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