Page 20 - Istruttori e insegnanti di autoscuola
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C1 RESPONSABILITÀ IN GENERALE
- ha responsabilità ridotta qualora sia di-
mostrato il concorso di colpa dell’altro o
degli altri conducenti;
• proprietario del veicolo. Anche se estranei
all’incidente o non presenti, il proprietario del
veicolo o l’usufruttuario o l’acquirente con pat-
to di riservato dominio o il locatario con facol-
tà di riscatto sono responsabili in solido (con-
giuntamente) con il conducente se non dimo-
strano che la circolazione del veicolo è avve-
nuta contro la loro volontà o a loro insaputa
(v. § C2.2.2).
Responsabilità contrattuale
Per i danni cagionati in incidenti stradali la
responsabilità civile incombe su:
• conducente. Nella circolazione stradale in
caso di scontro fra veicoli vige il principio di
pari responsabilità se non si dimostri di aver
fatto il possibile per evitare l’incidente (art.
2054 CC): ciascuno dei conducenti coinvol-
ti in un incidente è ritenuto responsabile in
concorso finché non dimostri il contrario (v. §
C2.2) e pertanto il conducente: Responsabilità civile di conducente
- non ha responsabilità quando sia dimo- e proprietario del veicolo
strata l’esclusiva colpevolezza dell’altro
o degli altri conducenti;
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