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C1


                    C1 (0780)
                    RESPONSABILITÀ IN GENERALE
                    F. Cortesi

                       La responsabilità giuridica è costituita da:
                   •  responsabilità civile (v. § C2.2),
                   •  responsabilità penale (v. § B1),
                   •  responsabilità amministrativa.
                       Nell’ambito della circolazione stradale tali re-
                   sponsabilità si manifestano soprattutto in occa-
                   sione degli incidenti stradali che possono provo-
                   care danni a persone, cose od animali.
                       Chi ha causato l’incidente può essere as-
                   soggettato a:
                   •  responsabilità penale: sussiste per l’ipote-
                      si in cui al danno conseguano lesioni ad una
                      persona o, peggio, la sua morte. La respon-  Responsabilità amministrativa
                      sabilità penale è sempre personale e quin-
                      di non trasmissibile ad altri: essa ricade sul   •  responsabilità civile, che ha per contenuto
                      conducente (ed anche sul proprietario che   l’obbligo di risarcire il danno alla vittima dell’in-
                      abbia affidato il proprio veicolo a soggetto   cidente e può avere natura di:
                      non idoneo alla guida) (v. § B6) ed è esclu-  -  responsabilità extracontrattuale, fonda-
                      sa quando il fatto dipenda da caso fortuito o   ta sul dovere generale di risarcire il danno
                      causa di forza maggiore;                ingiusto provocato ad altri (v. § C2.1.2);

















                              Responsabilità penale              Responsabilità extracontrattuale
                   •  responsabilità amministrativa: si configu-  -  responsabilità contrattuale, che sorge
                      ra come conseguenza di un comportamento   in forza del mancato rispetto di un obbligo
                      contrario a disposizioni normative che sono   contrattuale (es. la responsabilità del vet-
                      punite con sanzioni di carattere amministra-  tore nel trasporto persone con specifico ri-
                      tivo, quali il pagamento di una somma di de-  ferimento ai danni che colpiscono la per-
                      naro o la sospensione o la revoca di licenze,   sona del passeggero e le cose trasporta-
                      abilitazioni, ecc. (es. sospensione della pa-  te (v. § G6.2) e si estende ai soggetti ad-
                      tente di guida o del CIGC o della carta di cir-  detti all’esecuzione del trasporto, quindi
                      colazione / DU);                        principalmente al conducente.










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