Page 20 - Previdenza marinara
P. 20

L                 ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO PER
                                GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI ... PESANTI


               mento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante per
               almeno metà della vita lavorativa complessiva deve essere com-
               putata l’anzianità contributiva maturata dall’interessato presso la
               gestione previdenziale a carico della quale deve essere liquidata
               la pensione, in base alle disposizioni in essa vigenti.
               Al riguardo, si rammenta che la domanda intesa a ottenere il rico-
               noscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente
               faticose e pesanti può essere presentata anche da lavoratori di-
               pendenti del settore privato che abbiano svolto tali attività e che
               raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzio-
               ne versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
               (269);
            b)  mancato adeguamento in via transitoria dei requisiti pensio-
               nistici agli incrementi della speranza di vita. Dal 2016 al 2026,
               i requisiti pensionistici per accedere al benefi cio in relazione alle
               singole categorie di lavoratori sono i seguenti:
               1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
                 lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti
                 di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
                 Le categorie di lavoratori destinatarie del benefi cio in parola, che
                 maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,
                 possono conseguire il trattamento pensionistico ove in posses-
                 so di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il
                 diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di
                 un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungi-
                 mento di quota 97,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età
                 minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di
                 quota 98,6 così come riassunto nella tabella che segue (270):
                PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DALL’1.1.2024 AL 31.12.2024
                  LAVORATORI DIPENDENTI          LAVORATORI AUTONOMI
            Anzianità   Requisito   Quota   Anzianità   Requisito   Quota
            contributiva  anagrafi co  (somma età   contributiva  anagrafi co  (somma età
                                 e anzianità                   e anzianità
                                 contributiva)                 contributiva)
            Almeno 35   Minimo 61 e   97,6 [*]  Almeno 35   minimo 62  98,6 [*]
            anni       7 mesi [*]           anni      e 7 mesi [*]
            [*]  Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per eff etto dei DDMM 6.12.2011
               e 16.12.2014, in attuazione dell’art. 12 del DL n. 78/2010, convertito, con modifi cazioni,
               nella legge n. 122/2010, e ss.mm.ii.


             (269)  V. messaggio 21.3.2023 n. 1100.
             (270)  Ai fi ni del raggiungimento delle quote si considerano anche le frazioni di età anagra-
                 fi ca e contributiva.


            152
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25