Page 16 - Previdenza marinara
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PRINCIPALI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
H A CARICO DELL’ASSICURAZIONE GENERALE ...
dell’introduzione di nuove forme di pensionamento “anticipato”, ancor-
ché alcune in via sperimentale.
Dopo la parifi cazione del requisito anagrafi co tra uomini e donne a
partire dall’1.1.2018 (171) da quest’anno, e fi no al 31.12.2024, restano
immutati i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia per eff etto
della disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita (172).
Pertanto, i requisiti di età e di anzianità contributiva minima richiesti
per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria per gli iscritti all’as-
sicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima e alla Gestione separata (173) sono i seguenti (174):
Anno Età pensionabile Anzianità
uomini e donne contributiva minima
Dall’1.1.2023 67 anni 20 [**]
al 31.12.2024
Dall’1.1.2025 67 anni [*] 20
[*] Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 DL 31.5.2010 n. 78,
convertito, con modifi cazioni, nella legge 30.7.2010 n. 122.
[**] Successivamente all’emanazione del DL 6.12.2011 n. 201, continuano a essere suf-
fi cienti 15 anni di contribuzione a condizione che tale anzianità contributiva si collochi
entro il 31 dicembre 1992 per eff etto di quanto previsto dalla riforma Amato (DLG n.
503/1992) e confermato dalla circolare INPS n. 16/2013 cui si fa rinvio.
Oltre al requisito anagrafi co sono necessari almeno i venti anni di
anzianità contributiva, pari a 1.040 contributi settimanali.
Ai fi ni del calcolo di tale anzianità è utile la contribuzione a qualsia-
si titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato: si considerano
cioè egualmente validi i contributi da lavoro, da riscatto, quelli fi gurativi
e i versamenti volontari.
Atteso che i già menzionati periodi di prolungamento (175), maturati
in relazione all’attività svolta a bordo, sono considerati come attività di
navigazione tale da consentire effettivamente una più rapida matura-
(171) V. circolare 21.12.2017 n. 186. P. 7. Nuovi requisiti anagrafi ci.
Nel 2018 si è concluso il percorso di equiparazione dei requisiti per la pensione di
vecchiaia tra uomini e donne. La variazione interessa:
• le lavoratrici dipendenti del settore privato,
• le lavoratrici autonome.
(172) V. circolare 7.2.2020 n. 19, paragrafo 2.1 - Pensione di vecchiaia (art. 24, cc. 6 e 7,
DL n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011). Requisito anagrafi co.
(173) Di cui all’art. 2, c. 26, legge 8.8.1995 n. 335.
(174) V. circolare 18.2.2022 n. 28. Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito con-
tributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafi co previsto dall’art. 24, c.
7, DL n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che consente l’accesso alla
pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si
perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.
(175) V. artt. 24 e 25 della legge n. 413/1984.
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