Page 16 - Previdenza marinara
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PRINCIPALI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
            H                  A CARICO DELL’ASSICURAZIONE GENERALE ...



            dell’introduzione di nuove forme di pensionamento “anticipato”, ancor-
            ché alcune in via sperimentale.
               Dopo la parifi cazione del requisito anagrafi co tra uomini e donne a
            partire dall’1.1.2018 (171) da quest’anno, e fi no al 31.12.2024, restano
            immutati i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia per eff etto
            della disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita (172).
               Pertanto, i requisiti di età e di anzianità contributiva minima richiesti
            per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria per gli iscritti all’as-
            sicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive
            della medesima e alla Gestione separata (173) sono i seguenti (174):
            Anno                Età pensionabile     Anzianità
                                uomini e donne       contributiva minima
            Dall’1.1.2023       67 anni              20 [**]
            al 31.12.2024
            Dall’1.1.2025       67 anni [*]          20
            [*]   Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 DL 31.5.2010 n. 78,
                convertito, con modifi cazioni, nella legge 30.7.2010 n. 122.
            [**]  Successivamente all’emanazione del DL 6.12.2011 n. 201, continuano a essere suf-
                fi cienti 15 anni di contribuzione a condizione che tale anzianità contributiva si collochi
                entro il 31 dicembre 1992 per eff etto di quanto previsto dalla riforma Amato (DLG n.
                503/1992) e confermato dalla circolare INPS n. 16/2013 cui si fa rinvio.

               Oltre al requisito anagrafi co sono necessari almeno i venti anni di
            anzianità contributiva, pari a 1.040 contributi settimanali.
               Ai fi ni del calcolo di tale anzianità è utile la contribuzione a qualsia-
            si titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato: si considerano
            cioè egualmente validi i contributi da lavoro, da riscatto, quelli fi gurativi
            e i versamenti volontari.
               Atteso che i già menzionati periodi di prolungamento (175), maturati
            in relazione all’attività svolta a bordo, sono considerati come attività di

            navigazione tale da consentire effettivamente una più rapida matura-

             (171)  V. circolare 21.12.2017 n. 186. P. 7. Nuovi requisiti anagrafi ci.
                  Nel 2018 si è concluso il percorso di equiparazione dei requisiti per la pensione di
                 vecchiaia tra uomini e donne. La variazione interessa:
                 •  le lavoratrici dipendenti del settore privato,
                 •  le lavoratrici autonome.
             (172)  V. circolare 7.2.2020 n. 19, paragrafo 2.1 - Pensione di vecchiaia (art. 24, cc. 6 e 7,
                 DL n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011). Requisito anagrafi co.
             (173)  Di cui all’art. 2, c. 26, legge 8.8.1995 n. 335.
             (174)  V. circolare 18.2.2022 n. 28. Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito con-
                 tributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafi co previsto dall’art. 24, c.
                 7, DL n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che consente l’accesso alla

                 pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si
                 perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.
             (175)  V. artt. 24 e 25 della legge n. 413/1984.

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