Page 15 - Previdenza marinara
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H PRINCIPALI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
A CARICO DELL’ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA
In data 1° settembre 1989 scadeva il quinquennio previsto dal terzo
comma dell’art. 58 della legge n. 413/1984 durante il quale le pensioni
liquidate in favore dei lavoratori marittimi erano state assoggettate al
doppio calcolo (164) - secondo la normativa dettata dalla legge citata
e secondo la normativa preesistente - al fi ne di porre in pagamento il
trattamento più favorevole.
Con eff etto dal 1° ottobre 1989, in favore dei lavoratori marit-
timi vengono liquidate le prestazioni pensionistiche a carico del
regime obbligatorio, con le modalità previste per la generalità dei
lavoratori dipendenti.
Oggetto della seguente trattazione sono:
a) pensione di vecchiaia ordinaria (165) (v. § H1),
b) pensione “Quota 100” (166) (v. § H3), “Quota 102” (v. § H4) e “Quota
103” (v. § H5),
c) pensione anticipata ordinaria (167) (v. § H6),
d) pensione lavoratori cd. “precoci” (168) (v. § H7),
e) pensione di vecchiaia per i lavoratori gravosi e gli addetti alle lavora-
zioni particolarmente faticose e pesanti (169),
f) pensione anticipata per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolar-
mente faticose e pesanti (170).
H1 PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA
La pensione di vecchiaia ordinaria nel sistema previdenziale post-
riforma 2011 costituisce ancora oggi una delle principali via d’uscita
dal mondo del lavoro anche se, nel frattempo, ha fortemente risentito
(164) V. circolare 27.9.1989 n. 202. Prima Parte.
(165) Ai sensi dell’art. 24, cc. 6 e 7, DL n. 201/2011 conv. legge n. 214/2011.
(166) Ai sensi dell’art. 14 DL 28.1.2019, n. 4. Entrato in vigore il 29 gennaio 2019 detta,
agli artt. 14, 15 e 17, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti. Il
testo del DL 28.1.2019 n. 4 (in GU - Serie generale - n. 23 del 28.1.2019) è stato
ripubblicato e coordinato con la legge di conversione 28.3.2019 n. 26 (in GU - Serie
generale n. 75 del 29.3.2019).
(167) Di cui all’ex art. 24, c. 10, DL 6.12.2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, nella
legge 22.12.2011 n. 214. Il predetto comma 10, ex art. 24, è stato sostituito dall’art.
15 DL 28.1.2019 n. 4, convertito, con modifi cazioni, nella legge 28.3.2019 n. 26.
(168) Di cui all’art. 1, cc. 199 e seguenti, legge n. 232/2016, come modifi cato dall’art. 17 DL
n. 4/2019 convertito nella legge n. 26/2019.
(169) Di cui all’art. 1, cc. da 147 a 153, legge 27.12.2017 n. 205.
(170) Di cui al DLG n. 67/2011.
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