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L ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO
PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI
PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI
Il DLG n. 67/2011, entrato in vigore il 26 maggio 2011, detta la disci-
plina in materia di accesso al pensionamento anticipato per gli addetti
alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti con requisiti agevo-
lati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Dal 2011 a oggi l’accesso anticipato per questa categoria di lavo-
ratori è stato interessato da due importanti interventi normativi, l’ultimo
dei quali reca nuove disposizioni con particolare riferimento al:
a) requisito oggettivo. Con effetto dal 1° gennaio 2017, il diritto al
trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavora-
tori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, addetti alle lavora-
zioni particolarmente pesanti, abbiano svolto una o più delle pre-
dette lavorazioni per un periodo di tempo pari ad almeno:
- sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero
- la metà della vita lavorativa complessiva.
Ai fi ni del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimen-
to effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato (ossia dei
periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibi-
le dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei
periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato
dall’accredito di contribuzione fi gurativa ed esclusione dei periodi
di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente
coperti da contribuzione fi gurativa (es. mobilità).
Con riferimento ai lavoratori che, alla data di presentazione della
domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative
particolarmente faticose e pesanti hanno cessato l’attività lavorati-
va, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessa-
zione della predetta attività.
Laddove invece gli stessi lavoratori svolgono ancora attività lavo-
rativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di
cessazione dell’attività lavorativa indicata dall’interessato nella
domanda di riconoscimento del benefi cio insieme alla tipologia di
attività che lo stesso svolgerà fi no alla predetta data.
Ai fi ni del riconoscimento del benefi cio in parola non occorre che i
periodi di svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa
e pesante siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento
dei requisiti pensionistici, ovvero, nell’ultimo anno di lavoro, l’inte-
ressato abbia svolto tale attività. Per l’accertamento dello svolgi-
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