Page 47 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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               I     APPROVAZIONE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E
                     COLLEZIONISTICO PROVENIENTI DALL’ESTERO
                     (301) Biagetti ing. Emanuele

               I1   VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO NON
                    CIRCOLANTI
                   Gli accertamenti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse
               storico e collezionistico (v. § G) sono di competenza:
               • dei CPA se costruiti prima dell'1.1.1960 (v. § I2),
               • degli UMC se costruiti dopo l'1.1.1960 (v. § I3).
                   La competenza territoriale per l’accertamento tecnico è stabilita in base a quan-
               to previsto dall’art. 236 regolamento CDS e cioè in relazione alla sede della ditta
               che ha proceduto alla modifi ca o quando quest’ultima è eff ettuata da più ditte, è
               dell’uffi cio nel cui territorio ha sede la ditta che ha operato l’ultimo intervento in ma-

               teria. La competenza è dei CPA nel caso di specifi che categorie di veicoli (ad es.
               autobus) (269).
                   I veicoli devono essere identifi cati (tramite numero di telaio e targhetta del
               costruttore) e muniti di caratteristiche e dispositivi:
               •  previsti dalle norme vigenti all’atto della loro costruzione e della loro omologazio-
                 ne (se ricorre);
               •  resi obbligatori dalle norme cogenti ai fi ni della circolazione come la barra parain-
                 castro, i sistemi di ritenuta, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione,
                 gli specchi retrovisori, ecc.
               I1.1    Dati di identifi cazione
                   Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi devono riportare:
               •  numero di telaio: qualora sia contraff atto, alterato, manchi o sia illeggibile, lo
                 stesso deve essere riprodotto, a cura degli UMC secondo le vigenti procedure (v.
                 § N);
               •  targhetta di identifi cazione: nel caso in cui manchi o sia illeggibile la stessa
                 deve essere riprodotta dal:
                -  costruttore oppure
                 -  registro che ha rilasciato il certifi cato di rilevanza storico collezionistico confor-
                    memente al modello riportato nell’allegato II al DM 17.12.2009.








               Fac-simile targhetta del costruttore

               I1.2    Caratteristiche costruttive e funzionali
                   I veicoli devono essere munti di caratteristiche e dei dispositivi previsti al mo-
               mento della loro costruzione o, qualora ricorra, della loro omologazione con parti-
               colare riferimento a:
               •  dispositivi di frenatura:
                 -  veicoli costruiti prima del 20.5.1946: era prevista la presenza dei dispositivi ma
                    non erano previste caratteristiche e valori di effi  cienza;



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