Page 44 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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G Veicoli di interesse storico
e collezionistico in generale
G2 VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
Rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico i moto-
veicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole.
G2.1 Autoveicoli e motoveicoli considerati di interesse storico e
collezionistico
I motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono
veicoli (256):
• iscritti in appositi registri (ASI, Italiano FIAT, Storico Lancia, Italiano Alfa Ro-
meo, storico FMI),
• iscritti nei registri del PRA,
• costruiti da almeno 20 anni,
• che presentano le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dall’art. 215 re-
golamento CDS.
Rientrano tra i veicoli di interesse storico e collezionistico (257):
• motocicli con o senza sidecar,
• tricicli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, moto-
trattori, motoveicoli per trasporto specifi co e per uso speciale),
• quadricicli, diversi da quelli leggeri,
• moto-articolati,
• autovetture,
• autoveicoli per trasporto promiscuo,
• autocarri,
• autoveicoli per trasporto specifi co e uso speciale,
• autocaravan,
• autobus,
• autotreni,
• autoarticolati.
I predetti veicoli, qualora risultino radiati dalla circolazione, mai immatricola-
ti, di origine sconosciuta o provenienti dall’estero possono essere reimmatrico-
lati (v. § H) e di anzianità.
Le agevolazioni non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancor-
ché fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico.
In linea generale, l’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e colle-
zionistico è eff ettuata sulla base della presentazione di (258):
• un titolo di proprietà, e
• un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa co-
struttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall’art. 60.
Con apposito DM sono stati fi ssati i criteri e le procedure per (259):
• l’iscrizione ai registri storici e il rilascio del certificato di rilevanza storica e
collezionistica (v. § G2.3);
• l’accertamento dei requisiti di circolazione per la riammissione in circola-
zione di veicoli non circolanti (v. § I);
• la revisione periodica (verifi ca della permanenza dei requisiti di sicurezza per la
circolazione) che è divenuta obbligatoria con cadenza biennale.
Nome del registro storico e numero di iscrizione nel registro vengono in-
seriti nella memoria del CED e annotati sulla carta di circolazione / DU del veicolo.
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