Page 21 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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               C     DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEI PAESI UE
                     (1747) A. Vecchio Domanti
                   Gli Stati membri UE impongono, ai fi ni dell’ammissione di un veicolo alla circo-
               lazione stradale sul loro territorio, che il conducente di un veicolo immatricolato in
               un altro Stato membro sia titolare della carta di circolazione corrispondente a tale
               veicolo.
                   L’armonizzazione della presentazione e del contenuto della carta di circolazio-
               ne, prevista dalla direttiva 1999/37/CE, ne agevola la comprensione di lettura favo-
               rendo inoltre, per i veicoli immatricolati in uno Stato membro, la libera circolazione
               stradale sul territorio degli altri Stati membri.
                   Gli Stati membri UE rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che
               sono soggetti ad immatricolazione secondo la relativa normativa nazionale.
               Tale carta di circolazione comporta una sola parte conformemente all’allegato I o
               due parti conformemente agli allegati I e II della direttiva 1999/37/CE.
                   Ai fi ni della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro
               Stato membro le autorità competenti esigono in ogni caso la consegna della parte
               I della precedente carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna
               anche della parte II (127). Tali autorità ritirano la parte o le parti consegnate della
               precedente carta di circolazione e la (le) conservano per almeno sei mesi, e ne in-
               formano, entro due mesi, le autorità dello Stato membro che l’hanno rilasciata (128),
               rispendendo la carta ritirata a dette autorità qualora queste ne facciano richiesta
               entro sei mesi dal ritiro.
                   Da verifi che nei registri di immatricolazione esteri il veicolo potrebbe risultare in
               stato di “sospeso”, ovvero un periodo di tempo limitato durante il quale un veicolo
               non è autorizzato da uno Stato membro a circolare nella rete stradale, trascorso il
               quale, sempre che siano venute meno le ragioni della sospensione, il veicolo può
               essere nuovamente autorizzato a circolare, senza che ciò comporti una nuova pro-
               cedura di immatricolazione.
                   In caso che il veicolo sia in stato di cancellato dal registro di provenienza occor-
               re verifi care se la cancellazione dell’autorizzazione dello Stato membro alla circola-
               zione sulla rete stradale è dovuta alla sua esportazione o alla messa in fuori uso del
               veicolo. In tale ultimo caso non è possibile procedere alla nazionalizzazione.

               C1  CARTA DI CIRCOLAZIONE
                   La carta di circolazione è il documento che indica, con valore legale, le carat-
               teristiche del veicolo e l’identità del suo proprietario assolvendo alla funzione di
               attestare l’idoneità alla circolazione del medesimo.
                   Il documento di immatricolazione rilasciato dai Paesi membri UE deve essere
               conforme al modello descritto nell’allegato della direttiva 1999/37/CE. Ciò facilita,
               quando un veicolo è immatricolato in un altro Stato membro, la verifi ca della legit-
               tima proprietà, in particolare quando il richiedente la nazionalizzazione non sia il
               titolare della carta di circolazione.
                   Le parti I e II della carta di circolazione possono essere rilasciate in uno dei
               seguenti due formati:
               •  documento cartaceo,
               •  carta intelligente (formato CARD).
                   Quando rilasciata, la parte II della carta di circolazione è attualmente emessa
               su supporto cartaceo.




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