Page 17 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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               B     IMMATRICOLAZIONE/PRIMA ISCRIZIONE VEICOLI
                     PROVENIENTI DA PAESI UE
                     (1741) E. Biagetti - A. Vecchio Domanti - A. Albertini

                   In linea di principio, i veicoli immatricolati in uno Stato membro UE (53) han-
               no i requisiti per essere immatricolati in ogni altro Paese della UE e ogni Stato
               membro può invocare legittimamente il divieto di immissione in circolazione
               ai sensi dell’art. 36 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (54) sola-
               mente se è in grado di provarne concretamente la pericolosità sotto il profi lo
               della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente (55) (56).
                   I veicoli provenienti da Paesi membri UE, pertanto, sono esonerati dalla rispon-
               denza ai requisiti validi per l’immatricolazione di veicoli nuovi essendo già circolanti
               in ambito UE (quale data di prima immissione in circolazione si deve considerare
               quella avvenuta nello Stato membro della UE (57)) ove l’immissione in circolazione
               avviene in base alle medesime norme tecniche, oramai quasi completamente sog-
               gette ad armonizzazione obbligatoria.
                   L’immatricolazione di veicoli oggetto di acquisto intra UE nuovi (eccetto quelli
               provvisti del codice antifalsifi cazione (58)) e usati può essere operata in qualunque
               UMC (e relative sedi coordinate) indipendentemente dalla residenza del richiedente
               (se persona fi sica) o dalla sede legale o sede secondaria dell’Impresa (se persona
               giuridica) e, previa presentazione della prescritta documentazione tecnica e fi scale;
               l’immatricolazione è soggetta (fatte salve alcune esclusioni (59)), ai seguenti adem-
               pimenti (60):
               •  comunicazione dei dati relativi all’acquisto intra UE al CED del DMS (cd.
                 censimento);
               •  validazione dell’assolvimento degli obblighi IVA o della sua esclusione da
                 parte dell’Agenzia delle entrate;
               •  pre-convalida del fascicolo digitale;
               • individuazione del codice di immatricolazione o numero di omologazione;
               • eventuale visita e prova del veicolo;
               • verifi ca del sistema EUCARIS;

               •  verifica nel Sistema informativo Schengen - SIS II, che il veicolo non risulti,
                 sottratto o smarrito (61);
               •  abilitazione all’immatricolazione da parte del DMS senza la quale è inibita la
                 stessa immatricolazione.
                   Sono previste procedure particolari per veicoli incidentati o comunque gra-
               vemente danneggiati, ovvero da ristrutturare (o simili), per i quali è già prevista la
               sostituzione della carrozzeria (prima dell’immissione in circolazione in Italia), muniti
               di sistemi di guida per circolazione a sinistra, provenienti da Paesi che si sono ag-
               giunti alla UE nel tempo, per veicoli radiati dalla circolazione per esportazione e mai
               immatricolati nel Paese estero, ecc.
                   A decorrere dal 1° ottobre 2021 non sono più rilasciati la carta di circolazione e
               il CDPD e viene rilasciato esclusivamente il Documento Unico di circolazione e
               di proprietà (DU), essendosi concluse le fasi graduali di attuazione (62).
                   Il DU è costituito dalla carta di circolazione contenente sia i dati tecnici sia quelli
               attinenti alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo: per tutti i veicoli iscritti o
               che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con massa com-
               plessiva uguale o superiore ai 3.500 kg).





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